Quale Formazione per gli addetti controlli di funi e catene?

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Nuovo quesito per la rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro!
Un abbonato chiede che tipo di formazione occorre erogare agli addetti ai controlli di funi e catene? E quali requisiti devono possedere i docenti? C’è una formazione prestabilita? Risponde l’Ing. Lucio Fattori, Ingegnere, RSPP e consulente

Funi e catene: obblighi di verifica

Il quesito fa riferimento agli obblighi di verifica previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i per la verifica di funi e catene. Per rispondere si riepilogano brevemente gli aspetti normativi.
L’Articolo 71 pone degli obblighi a carico del datore di lavoro in merito all’uso di attrezzature di lavoro, gruppo a cui appartengono anche i vari accessori di sollevamento dei carichi come le funi e le catene.

Articolo 71, titolo III

TIT. III – Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale – Capo I – Uso delle attrezzature di lavoro, Articolo 71 – Obblighi del datore di lavoro:
“8. Fermo restando quanto disposto al comma 4 , il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:
a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l’installazione corretta e il buon funzionamento;
b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
1) ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
2) ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) Gli interventi di controllo di cui ai lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

All. VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro

Collegato all’Art. 71 è l’All. VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro, che al punto 3 riporta:
“3. Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi
3.1 Disposizioni di carattere generale

3.1.2 Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante”
.

Pertanto si richiede che vengano rispettate le indicazioni del fabbricante in merito alle verifiche periodiche, o che comunque sia rispettato il termine minimo della verifica trimestrale.
Nulla però viene detto in merito alla figura che deve provvedere a detti controlli e verifiche.
Si può comunque individuare un collegamento tra quanto previsto dall‘Art. 71, c. 8, lett b) 1 (riferimento a norme di buona tecnica) e la figura che vi dovrebbe provvedere, così come definita dall‘Art. 71, c. 8, lett c “persona competente”.
Si può pertanto individuare nella norma (se esistente) che disciplina la verifica e il controllo del dispositivo (funi, catene, ecc.) la definizione di persona competente relativa.

La norma UNI ISO 4309:2011

Si prende ad esempio la norma UNI ISO 4309:2011 – “Apparecchi di sollevamento – Funi – Cura, manutenzione, ispezioni e scarto”.
La norma in questione definisce le linee guida per la cura, l’installazione, la manutenzione e i controlli delle funi di acciaio in servizio sugli apparecchi di sollevamento. Elenca i criteri per lo scarto che devono essere applicati per implementare un utilizzo sicuro degli apparecchi di sollevamento.
All’interno della norma sono previsti una serie di controlli e test da eseguire sulla fune per giudicarne l’idoneità all’utilizzo o meno.
Nel paragrafo 3 “Definizioni” si legge che l’addetto competente è definito come “persona avente conoscenza ed esperienza delle funi di acciaio di gru e paranchi tale da accertare le condizioni della fune, giudicare se possa essere lasciata in uso e stabilite l’intervallo di tempo massimo tra le ispezioni”.

La norma UNI EN 13414-3

Analogamente la UNI EN 13414-3 “Brache a fune di acciaio – Sicurezza” definisce persona competente la “persona designata, adeguatamente addestrata, qualificata grazie a conoscenza ed esperienza pratica e che ha ricevuto le istruzioni necessarie per poter eseguire il calcolo del carico massimo di esercizio e gli esami richiesti”.
Con riferimento alla verifica dei carrelli elevatori (e delle relative catene di sollevamento) la linea guida ISPESL “Linea guida per il controllo periodico dello stato di manutenzione e di efficienza dei carrelli elevatori e relative attrezzature” al paragrafo 3.1 Qualifiche del personale addetto alle verifiche riporta la seguente definizione:
“I tecnici esperti sono persone che, per la loro istruzione di base e per la loro esperienza, hanno sufficienti conoscenze nel campo degli apparecchi di sollevamento ed hanno sufficiente familiarità con i relativi regolamenti per determinare le deviazioni delle condizioni appropriate”.

Verificatore di funi e catene: percorsi formativi

In definitiva, e per rispondere al quesito posto, si può quindi concludere che attualmente non esistano, né percorsi formativi, né programmi normati di accreditamento o abilitazione al ruolo di “verificatore di funi e catene”.
La figura deve essere incaricata dal datore di lavoro, deve avere ovviamente accesso alle norme e alle regole di verifica specifiche per la tipologia di accessorio da verificare e deve disporre anche degli strumenti necessari per lo svolgimento delle verifiche stesse. La presenza di competenze tecniche e di esperienza nello svolgimento dell’attività sono requisiti che saranno valutati dal datore di lavoro nell’assegnazione dell’incarico, conformemente a quanto previsto dalle norme specifiche.

Redazione InSic

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