Sono R.S.P.P. di una società che svolge attività di spedizioniere per conto terzi.
Il datore di lavoro della suddetta società intende appaltare il servizio di movimentazione delle merci nel proprio magazzino/logistica (carico,scarico e dislocazione delle merci nel magazzino).
La società contattata per formalizzare il contratto è una S.p.A. – Società Consortile che nell’oggetto sociale, desunto dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A. e A., tra l’altro, viene precisato:
“in generale, direzione e coordinamento tecnico, amministrativo, organizzativo e finanziario delle imprese socie”.
La società consortile per l’espletamento del servizio si avvarrà di due società cooperative a r.l. ad esse consorziate. Il contratto verrebbe stipulato con una società che non ha lavoratori alle dirette dipendenze che operano presso il magazzino del committente.
Vorrei un chiarimento sui seguenti aspetti:
1) il servizio che svolgeranno le due soc. coop. è da intendersi come subappalto?
2) il datore di lavoro committente deve espletare gli obblighi derivanti dall’art. 26 con la società con cui sarà stipulato il contratto d’appalto? ed elaborare il conseguente DUVRI?
3) quali possono essere i rischi interferenti con una società appaltatrice (con la quale sarà stipulato il contratto) se non ha propri lavoratori che opereranno all’interno dell’azienda committente?
4) chi deve accertare l’idoneità tecnico professionale delle società cooperative consorziate che opereranno con i propri soci all’interno dell’azienda committente?
Secondo l’Esperto la società consortile cui il datore di lavoro intende affidare il servizio di movimentazione merci del proprio magazzino/logistica è lo strumento generalmente utilizzato allo scopo di mettere in sinergia la capacità e l’esperienza delle imprese consorziate mediante un’organizzazione flessibile in grado di offrire al cliente tutti i servizi manutentivi, gestionali e generali, quale quello dei migliori general-contractors, unendo alla flessibilità della piccola e media impresa il vantaggio dell’economicità di scala caratteristico della grande impresa.
Si tratta, in sostanza, di una formula attraverso la quale più imprenditori pongono in essere un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Quindi, le singole attività d’impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato, ed il consorzio non mira generalmente a produrre guadagni da distribuire ai soci ma tende a mantenere, e possibilmente far aumentare, il reddito dell’attività dei singoli imprenditori.
L’organizzazione comune, poc’anzi descritta, può assumere la forma di una società di tipo commerciale che svolge un’attività per i consociati e non ha necessariamente scopo di lucro: si tratta delle società indicate dall’art. 2615 cod. civ. che come oggetto sociale possono avere lo scopo consortile dell’art. 2602 cod. civ.. La società consortile potrà anche essere un consorzio con attività esterna, sul modello fornito dall’art. 2612 cod. civ., e perciò può svolgere “un’attività con i terzi”, perseguendo risultati di contenimento dei costi imprenditoriali e di incremento dei profitti di impresa senza per questo perseguire in senso tecnico uno scopo lucrativo.
In ogni caso è evidente che il rapporto giuridico sussistente tra la società consortile ed i propri soci è profondo ed altamente interconnesso.
È vero quindi, nel caso di specie, che il contratto di appalto viene stipulato con una società (quella consortile) che non ha lavoratori alle dirette dipendenze che operano presso il magazzino del committente, ma è vero altresì che la società consortile altro non è che una “struttura operativa” al servizio delle imprese riunite (Cfr. Cass. civ. Sez. V, 2 novembre 2001 n. 13582) e che, in conseguenza, non può non tenersi conto, nella sottoscrizione del contratto, che l’attività esecutiva verrà realizzata da società terze.
La complessa articolazione dei rapporti societari intercorrenti tra i vari soggetti necessità, dunque, di un’attenta formulazione in sede di redazione contrattuale al fine di regolamentare con precisione ogni fase operativa, anche ai fini di assicurare il pieno rispetto della normativa prevenzionale in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Per rispondere appieno a tali esigenze occorrerebbe, a nostro giudizio, immaginare uno schema contrattuale di affidamento dell’incarico che dia conto del ruolo peculiare di ciascuno dei soggetti che interverranno nel rapporto, evidenziandone compiti e funzioni.
Nello specifico si dovrebbe prevedere:
1) L’affidamento, da parte del committente, del servizio di movimentazione merci alla società consortile;
2) L’accettazione del committente all’affidamento dell’esecuzione del servizio, ad opera della società consortile, a due distinte società cooperative;
3) L’accettazione, da parte delle due società cooperative, ad eseguire il servizio presso il committente.
4) La presenza dell’idoneità tecnico professionale delle società cooperative consorziate che opereranno con i propri soci all’interno dell’azienda committente.
Tale ricostruzione, nel delineare un rapporto paritetico tra i vari soggetti, ha il vantaggio di chiarire in maniera inequivoca i profili di responsabilità dei vari livelli aziendali e le relative attribuzioni e di escludere la configurabilità di alcun rapporto di sub-appalto, anche alla luce della non uniformità degli orientamenti giurisprudenziali in proposito. Per converso, il datore di lavoro committente dovrà espletare gli obblighi derivanti dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 con le società consortili, elaborare il conseguente DUVRI ed accertare l’idoneità tecnico professionale delle società cooperative consorziate.
Volendo, al contrario, mantenere distinti i rapporti contrattuali tra committente, società consortile ed imprese esecutrici, un utile riferimento potrebbe essere costituito da un orientamento della Corte Suprema di Cassazione (Cfr. Cass. Sez. Lavoro, Sentenza 7 marzo 2008, n. 6208) in base al quale si è ritenuto, in tema di opere pubbliche, che:
– la società consortile è una persona giuridica distinta dai singoli soci consorziati, costituiti a loro volta da imprese individuali;
– la società consortile ha sottoscritto il contratto d’appalto e l’impresa esecutrice consorziata è stata assegnataria dei relativi lavori;
– l’aggiudicazione dei lavori da parte della società consortile e l’assegnazione all’impresa consorziata costituisce effettivamente una forma di sub-derivazione del contratto d’appalto;
– il negozio di assegnazione può essere configurato in termini di sub-appalto
Esaurite le argomentazioni connesse al primo dei quesiti posti, si rileva comunque l’opportunità, anche volendo qualificare come sub-appalto il servizio svolto dalle due società esecutrici, che il datore di lavoro committente predisponga un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali, sottoscritto da tutti e quattro i soggetti (committente, società consortile e due società esecutrici), distinto su due diversi livelli:
a) definizione delle singole misure di prevenzione e protezione, chiaramente distinte per le varie aziende;
b) coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori delle diverse imprese.
E’ poi chiaro che, seguendo tale impostazione, i rischi connessi alla sicurezza dovranno essere riferiti alle singole società esecutrici e che l’idoneità tecnico professionale delle medesime società dovrà essere accertata contestualmente e solidalmente dalla società consortile e dalla società committente. Utile in proposito, con riferimento alla necessità di predisposizione del DURC, una risposta ad interpello ad opera del ministero del Lavoro (Interpello 9 giugno 2010, n. 19) con la quale si evidenziano i rapporti giuridici e contrattuali intercorrenti tra impresa affidataria, consorzi di imprese ed aziende esecutrici.
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