Il quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, riguarda lo svolgimento o meno delle mansioni di preposto da parte di un committente che segue di persona i lavori svolti dalla sua azienda.
Il Quesito
All’interno della mia azienda vengono svolti molti lavori la maggior parte dei quali ricade – secondo il D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 – sotto IL Titolo IV e quindi sono da ritenersi cantieri.L’esecuzione dei lavori viene assegnata a degli appaltatori e quindi la mia azienda ha il ruolo della Committente. Per ciascun cantiere viene nominato un CSE e la mia azienda ha un RSPP.
Per il ruolo che occupo sono tenuto a seguire i lavori, affinché vengano svolti come la committente – la mia azienda – ha richiesto in fase di richiesta di offerta e di trattativa.
A questo punto mi chiedo se, secondo la normativa vigente, ricopro o meno il ruolo di preposto. Ed in caso affermativo quali sono i miei compiti?
Secondo l’Esperto
Il richiedente si configura certamente come preposto all’interno della propria azienda, e come tale soggetto agli obblighi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/08, ma esclusivamente nei confronti dei lavoratori dell’azienda, salvo tutt’al più la presenza di pericolo grave e immediato, ma non è il caso.Per quanto riguarda i lavori che ricadono sotto il Titolo IV, il richiedente indica correttamente le figure del CSE e dei preposti delle imprese esecutrici (oltre ai titolari delle stesse) come posizioni di garanzia relativamente al controllo del rispetto degli obblighi in materia di sicurezza.
Tuttavia il Project Engineer, in caso riscontri inadempienze e violazioni, è tenuto a segnalarle immediatamente al responsabile dei lavori (o al committente in caso di mancata nomina), in quanto quest’ultimo è penalmente responsabile degli obblighi di cui all’art. 93 comma 2, in particolare la verifica che il CSE faccia il suo lavoro di Coordinatore.
Per quanto poi riguarda la presenza in cantiere, si segnala che tale scelta attiene esclusivamente alle procedure aziendali e non agli obblighi in materia di sicurezza, che non si occupano dell’esecuzione di un appalto o del rispetto della tempistica.
Un discorso completamente diverso dovrebbe essere fatto nel caso in cui il richiedente abbia una delega specifica del datore di lavoro in merito alla sicurezza per il singolo cantiere, nel qual caso dovrebbe assicurare personalmente il rispetto di tutti gli obblighi – significativi – a suo carico, di cui agli art. 26 e 90 del D.Lgs. 81/08.
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