Viene chiesto al nostro Esperto se, con riferimento all’art. 86 del D.Lgs. 81/2008, il titolare di un’azienda, di oltre 30 lavoratori operanti con solo utilizzo di VdT in locali di superficie di circa 600 m2 in un edificio multipiano ove sono presenti diverse altre aziende, ha obbligo di fare effettuare la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche?
Secondo il nostro Esperto, in base all’art. 80 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare le misure di protezione necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati dai rischi di natura elettrica connessi all’impiego di materiali, apparecchiature e impianti elettrici: innesco e propagazione di incendi e ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni, innesco di esplosioni, fulminazione diretta e indiretta, sovratensioni, altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili ed in particolare contatti elettrici diretti e indiretti.
Si specifica che per contatto elettrico diretto si intende il contatto con una parte del circuito elettrico normalmente in tensione; mentre per contatto elettrico indiretto si intende il contatto con l’involucro esterno degli apparecchi elettrici normalmente non in tensione che, a causa di un guasto nell’isolamento in un punto qualsiasi del circuito elettrico interno dell’apparecchio, potrebbe essere accidentalmente in tensione.
I dispositivi di protezione installati sugli impianti elettrici al fine di proteggere l’operatore dai contatti diretti e indiretti sono rispettivamente l’interruttore differenziale (comunemente detto “salvavita”) e l’impianto di messa a terra.
L’impianto di protezione dai fulmini, invece, protegge sia gli edifici che gli impianti e le attrezzature dalle scariche elettriche di origine atmosferica, a prescindere dalle dimensione e dalla natura, metallica o non metallica, della struttura.
Nel tempo gli impianti di protezione possono perdere le caratteristiche originali di efficienza e tempestività, pertanto vanno eseguite operazioni di manutenzione periodica.
Il DPR del 22 ottobre 2001 n° 462 (richiamato dall’art. 86 del D.Lgs. 81/2008) stabilisce che il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare regolari manutenzioni dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e sottoporre gli stessi a verifica periodica quinquennale o biennale nel caso di cantieri, locali adibiti ad uso medico o ambienti a maggior rischio incendio.
Nel nostro caso, i dipendenti sono esposti ai rischi di natura elettrica (contatto diretto e indiretto) in quanto durante lo svolgimento dell’attività lavorativa fanno uso di apparecchiature elettriche (il VDT). Di conseguenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la verifica periodica ogni cinque anni. Tale verifica deve essere fatta dall’ASL o dall’ARPA o da organismi individuati dal Ministero delle attività produttive sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI (l’elenco degli organismi abilitati è disponibile sul sito www.sviluppoeconomico.gov.it).
L’organismo di controllo, al termine della verifica periodica a carico del datore di lavoro, rilascia un verbale il quale deve essere conservato ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza preposti.Nel caso in cui un impianto asserva più aziende presenti nella stessa struttura, si potrebbe anche ipotizzare che i costi delle previste verifiche periodiche così come per le manutenzioni sull’impianto, vengano suddivisi tra i vari datori di lavoro.
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