QUESITO: lavori stradali, la quantificazione degli oneri di sicurezza

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Presentiamo un quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro, relativo agli oneri di sicurezza per lavori stradali.

Viene chiesto al nostro Esperto se, per le prestazioni di sfalcio erba o potatura alberi eseguite per committenti pubblici (es. Comune) da parte di un impresa appaltatrice, il cui relativo elenco prezzi descrive la lavorazione ma non identifica il luogo della lavorazione, gli oneri relativi alla scorta delle macchine operatrici o la regolamentazione al traffico derivanti da restringimento di carreggiata in virtù dell’applicazione di norme del codice della strada, sono riconducibili o meno agli oneri di sicurezza o oneri accessori alla lavorazione e quindi comprensivi al prezzo pagato.
In sintesi, l’impresa affidataria si aggiudica una gara per il Comune relativa alla manutenzione verde; i committenti pubblici indicano un costo unitario per tipo di lavorazione, ma non danno specifiche su eventuali oneri aggiuntivi di sicurezza, correlati al sito dove avviene la lavorazione ed i siti non sono specificati in sede di gara. L’impresa appaltatrice quindi lavora sempre allo stesso costo unitario. In realtà la stessa lavorazione (es. sfalcio erba o potatura alberi) può avere specifiche necessità correlate alla Sicurezza in relazione al sito (esempio in prossimità di strada di campagna e superstrada a doppia carreggiata ad elevato traffico) che si accolla SEMPRE l’impresa affidataria. Non si potrebbe vederli come costi per eliminare rischi interferenti che il Committente Comune dovrebbe indicare nel DUVRI? Come va gestito il problema?

Secondo il nostro Esperto,Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze, in analogia agli appalti di lavori, si può far riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all’art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 222/2003 inserite nel DUVRI ed, in particolare:
– gli apprestamenti;
– le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente richiesti dalle norme del codice della strada per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;
– i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.);
– le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
– gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
– le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La stima dei costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. In caso di loro assenza, la stima può essere basata su prezziario di listini ufficiali vigenti nell’area interessata o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non sia disponibile, la stima dovrà essere effettuata con riferimento ad una analisi dei costi dettagliata e desunta da indagini di mercato.
Generalmente, nei casi come quelli prospettati nel quesito, viene prevista la possibilità per gli offerenti di presentare varianti, quando il criterio di aggiudicazione della gara è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 76 del Codice dei contratti pubblici) o quando emerge la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo nei casi stabiliti dal codice (art. 114 del Codice dei contratti pubblici). In tali casi si potrebbe verificare la necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza.
Al riguardo, si palesa l’opportunità da parte della stazione appaltante di prevedere tra le somme a disposizione una voce relativa ad imprevisti a cui poter attingere anche in tale evenienza. Non è da escludere, infine, che nella fase di cooperazione e coordinamento che precede la stesura finale del DUVRI da allegare al contratto emerga la necessità di apportare modifiche al documento già posto a base d’appalto.
In analogia a quanto previsto dall’art. 131 del codice, relativamente ai lavori, può, quindi, prevedersi, in tale fase, la possibilità per l’appaltatore di presentare proposte integrative al DUVRI, proposte che naturalmente dovranno rappresentare oggetto di attenta valutazione da parte delle stazioni appaltanti. L’art. 131, comma 2, lettera a) del codice prevede infatti che, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, l’appaltatore od il concessionario può presentare alle amministrazioni aggiudicatrici eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.
Si evidenzia, quindi, l’opportunità di inserire nel capitolato d’oneri una apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI e che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative; tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell’aggiudicatario da formularsi entro trenta giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

In ogni caso, dalla prospettazione che emerge dal quesito, parrebbe verosimile ritenere che i costi aggiuntivi sostenuti dall’impresa, come ad esempio quelli resi necessari dall’applicazione di norme del codice della strada, siano valutati come costi per eliminare rischi interferenti. A tutela dell’impresa affidataria sarebbe comunque opportuno, in sede di trattativa con il Comune, fare in modo che tali costi vengano espressamente inseriti nel Duvri.

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Redazione InSic

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