È reato non aggiornare il Piano di Sicurezza e Coordinamento

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Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori che non adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, commette un illecito penale.
Lo stabilisce la Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 52984 del 26.11.2018
Il Commento è a cura di S. Casarrubia sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro.

Il Fatto
L’imputato, nella sua qualità di coordinatore dei lavori all’interno del cantiere installato in un palazzo in costruzione, veniva condannato alla pena di giustizia per non avere aggiornato il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in relazione al fattore di rischio derivante da una scala di accesso all’edificio oggetto dell’intervento priva di corrimano, in violazione di quanto specificamente previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 113, co. 1., al fine di prevenire tale fattore di rischio.

Secondo la Corte di Cassazione
La sentenza di condanna è stata confermata dalla Corte di Cassazione. È risultato, infatti, che il coordinatore dei lavori avesse violato l’obbligo di aggiornare il piano di coordinamento, condotta che integra un reato di pericolo astratto, che si perfeziona e si protrae sino al momento di ottemperanza dell’obbligo di legge, senza che ai fini della sua configurazione sia necessario che dalla violazione delle prescrizioni derivi un danno alla salute o alla incolumità del lavoratore (cfr. Cass. pen. n. 6885/2016).

Redazione InSic

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