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Responsabilità solidale negli appalti: la modifica in Gazzetta

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È in Gazzetta (n.94 del 22-4-2017) la Legge di Conversione 20 aprile 2017, n.49, del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25 che, come annunciato nei giorni scorsi dal Governo, procede all’abolizione dei Voucher e modifica la disciplina in materia di responsabilità solidale negli appalti.
Per quanto riguarda la responsabilità solidale, le modifiche toccano l’art. 29 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”.

L’articolo distingue la somministrazione di lavoro dal contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell’articolo 1655 del codice civile, in base alla organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell’opera o del servizio dedotti in contratto, dall’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto, nonché’ per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d’impresa.
Al comma 2 si elimina il riferimento “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più’ rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità’ complessiva degli appalti” ed il terzo e quarto capoverso.
Viene eliminato il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore, in base al quale, attualmente (ferma restando la responsabilità solidale per cui committente e appaltatore sono convenuti in giudizio congiuntamente), la possibilità di intentare l’azione esecutiva nei confronti del committente è esercitabile solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori (comma 1, lettera b)).

Il comma 2 dell’art. 29 ora quindi recita il testo che segue:
“2. In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”.

Riferimenti normativi:
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Redazione InSic

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