Impianti energia elettrica

Rete di Distribuzione Energia: in vigore le Linee Guida nazionali sulle autorizzazioni

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Con DECRETO 20 ottobre 2022 il MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA detta le Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.

A quali reti si applicano? Quali aspetti sono trattati dalle Linee Guida e quali semplificazioni prevedono?

A chi si applicano le Linee guida nazionali per le reti di distribuzione dell’energia?

Le Linee guida si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica

  • di bassa tensione (fino a 1.000 V),
  • di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V)
  • di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale

Autorizzazioni ambientali per le reti di distribuzione

La costruzione, l’esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi enti delegati dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da individuarsi quale autorità competente.

Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o più regioni, è considerata autorità competente la regione maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre regioni interessate.

I dettagli sull’Autorizzazione Unica sono reperibili al punto 2 della Guida.

Denuncia di inizio lavori (DIL)

Il punto 3 regola le semplificazioni documentali per le infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione.

In particolare, la Denuncia di inizio lavori (DIL) riguarda i seguenti interventi, comprese le relative opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli interventi stessi:

  • la realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell’interesse archeologico;
  • la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km;
  • la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km;
  • la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche;
  • fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione dei sostegni con variazione dell’altezza pari al massimo al 30% dell’altezza dei sostegni esistenti.

I dettagli sulla DIL sono reperibili al punto 3 della Guida: dalle competenze territoriali (punto 3.2) all’ottenimento dello svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche (punto 3.3), fino alle notifiche di non effettuazione dei lavori (punto 3.4), conformità al progetto realizzato con DIL (punto 3.7)

Autocertificazione per interventi su rete di distribuzione: quando è possibile?

Al punto 4 si regola il meccanismo di Autocertificazione, possibile per interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti in ragione del limitato impatto dell’intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtù della preesistenza dell’impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato.

Il punto 4.2.regola la presentazione telematica dell’Autocertificazione legandola a specifici interventi. Al punto 4.3 indica i dati che essa deve contenere e in particolare (punto 4.4) la relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali

Interventi su impianti che non richiedono titoli edilizi

La Linea Guida ricorda (punto 5) che non serve alcun titolo edilizio per i seguenti interventi:

  • interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell’ammodernamento tecnologico
  • interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V;
  • interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale.

Semplificazione di atti documentali per ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche

Fra le misure di semplificazione previste al Punto 6 dalla Guida

  • rilascio del provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione, entro 60 gg dall’istanza (6.1)
  • compatibilità con qualsiasi destinazione urbanistica delle reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private (punto 6.2);
  • nessun rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell’energia elettrica;
  • nessun deposito dei calcoli strutturali dei progetti per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione.

Competenze regionali

La Linea Guida al punto 7 ricorda i seguenti punti:

  • adeguamento di regioni e province autonome alle Linee guida: entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
  • sono valide ed efficaci le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nelle leggi regionali e provinciali che disciplinano l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio di reti ed impianti di distribuzione anche tramite attività libera, limitatamente agli interventi assentibili mediante DIL o autocertificazione(punto 7.2)
  • salve le competenze delle a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione (punto 7.3).
  • Per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui al punto 7.1, è facoltà del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle nuove linee guida (punto 7.4).

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).

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Antonio Mazzuca

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