Nell'articolo
Reti e partecipazione ad appalti
Il provvedimento era stato annunciato nei giorni scorsi dall’AVCP, che ricordava come, già con la segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 erano state affrontate alcune problematiche relative alla partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici. L’Authority auspicava l’inserimento di tali aggregazioni nel novero dei soggetti ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.In seguito, il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, novellava l’articolo 34, comma 1, lettera e-bis), ammette a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici “le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete” ed applicava l’articolo 37 che reca la disciplina dei raggruppamenti temporanei (RTI) e dei consorzi ordinari di concorrenti.
Si lasciava, quindi, all’interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di compatibilità tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le specificità proprie del contratto di rete: l’Autorità ha quindi esperito una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni.
Indicazioni sulle reti d’impresa
La Determina 3/2013 racchiude perciò alcune prime indicazioni circa le concrete modalità di partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticità applicative.Oggetto di chiarimento sono
–il contratto di rete e le sue caratteristiche: l’AVCP ricorda chedi regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
–la modalità partecipativa, necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all’oggetto della specifica gara;
–costituzione dell’ “organo comune”, con cui le parti dimostrano di voler attenuare la caratteristica di estrema flessibilità propria della rete, privilegiando una maggiore stabilità del rapporto associativo.
–requisiti speciali di partecipazione: essendo stata l’aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete «strutturalmente» assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall’art. 37 del Codice e dagli articoli 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per gli appalti di lavori, servizi e forniture; dall’art. 90, comma 1, lettera g) del Codice e dall’art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto riguarda i servizi di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformità alle disposizioni dell’art. 37 del Codice.
Per approfondire
Nel prossimo approfondimento analizzeremo il punto 2. Indicazioni generali sulla partecipazione alle gare, della Determinazione, che identifica le diverse tipologie di rete e le modalità di partecipazione e qualificazione.Allegati
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore