Il potere impeditivo dell’evento è collegato ad un potere di organizzazione o di disposizione su situazioni potenzialmente pericolose, che sebbene possa estrinsecarsi in oneri di natura sollecitatoria o di informazione, deve comunque riferirsi alla sfera di conoscibilità e prevedibilità del garante nella specifica situazione di fatto.
Lo riporta la sentenza della Cassazione penale, Sez. IV, n.30792 del 6 agosto 2021 con riferimento alla problematica dell’individuazione del soggetto responsabile per un infortunio in cantiere dovuto ad una interferenza fra lavorazioni.
Il commento è a cura di S.Casarrubia, Avvocato, Studio legale Casarrubia ed è tratto dalla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA , su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
Nell'articolo
Il caso della Sentenza n.30792 del 6 agosto 2021
All’interno di un cantiere navale, l’azionamento di un seghetto elettrico causava una esplosione che feriva gravemente un operaio, inconsapevole che, prima di lui, il lavoratore di un’altra ditta aveva svolto attività di schiumatura utilizzando materiale contenente poliuretano (sostanza esplodente). Veniva dichiarata la responsabilità del datore di lavoro dell’operaio infortunato, colpevole di non essersi coordinato con le altre imprese presenti nel cantiere.
Il ricorso
La difesa articolava il ricorso deducendo che, poiché non era quest’ultimo il committente delle opere, non solo non aveva l’onere del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ma non aveva neanche un generico obbligo di coordinamento, dal momento che non era stato un suo dipendente ad aver svolto la lavorazione pericolosa.
Corte di Cassazione: chi deve redigere il DUVRI?
La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza. Infatti, sebbene il mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’art. 26, co. 3, T.U.S.L. da parte del committente non esonera gli appaltatori e subappaltatori dell’opera dagli oneri di cooperazione e informazione reciproca, che impongono di dare attuazione alle misure di prevenzione, non è stato chiarito, in concreto, quale sarebbe stata la condotta omessa dal datore di lavoro condannato idonea ad evitare l’evento, posto che l’informazione sull’effettuazione di una lavorazione pericolosa non poteva che essere resa dall’impresa che l’aveva effettuata.
Cos’è il DUVRI?
Il DUVRI è redatto dal Datore di Lavoro Commettente, e non dalle Imprese o lavoratori autonomi, affidatarie del/dei contratto/i d’appalto, d’opera o di somministrazione; questi ultimi dovranno in ogni caso cooperare onde permettere al DLC di evidenziare tutti i possibili rischi da interferenza e fornendo tutti i documenti attestanti l’idoneità tecnico professionale richiesti dall’art. 26 del Testo Unico di Sicurezza.
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