La Circolare direttoriale 19 luglio 2019, n. 295900 fornisce chiarimenti in merito alle modalità di applicazione disposizioni DL Crescita, mentre la Circolare direttoriale 22 luglio 2019, n. 296976 regola le modalità operative di erogazione delle quote di contributo.
Circolare direttoriale 19 luglio 2019, n. 295900
La circolare recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 20 (“Modifiche alla misura Nuova Sabatini”) del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 DL Crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con particolare riferimento all’innalzamento (da 2 milioni a 4 milioni di euro) dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro.In particolare, l’articolo 20 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, oltre a precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell’investimento, ha: a) esteso la possibilità di concedere finanziamenti a tutti gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
b) innalzato, da 2 milioni a 4 milioni di euro, l’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola micro, piccola e media impresa beneficiaria;
c) disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro, il contributo viene erogato alla micro, piccola e media impresa beneficiaria in un’unica soluzione.
Circolare direttoriale 22 luglio 2019, n. 296976
Con la circolare direttoriale n. 296976 del 22 luglio 2019 sono state introdotte nuove modalità operative per la richiesta di erogazione del contributo. Fermo restando che la trasmissione della documentazione deve essere effettuata secondo il piano temporale già in vigore, il nuovo iter di richiesta di erogazione consente alle PMI beneficiarie, previo accesso alla Piattaforma Informatica (disponibile al seguente indirizzo https://benistrumentali.dgiai.gov.it), la compilazione guidata della:-Dichiarazione di ultimazione dell’investimento;
-Richiesta Unica di erogazione (modulo RU);
-Richiesta di Pagamento (modulo RP)
Nella Circolare si apportano quindi modifiche alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 che indicava le modalità operative di erogazione delle quote di contributo, in particolare riscrivendo il punto 13 EROGAZIONE DELLE SANZIONI che prevedeva che le erogazioni venissero effettuate in quote annuali secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.
Introdotto anche anche il punto 13 bis che detta “Disposizioni transitorie per le imprese beneficiarie che hanno già richiesto una o più quote di contributo sulla base delle modalità operative previgenti alla data del 22 luglio 2019”: queste dovranno compilare, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella piattaforma, la richiesta di erogazione delle quote di contributo rimanenti (modulo RQR).
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