Semplificazioni DURC: convertito il DL Lavoro

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Il DL 37/2014, convertito con L. 78/2014 conferma l’emanazione di un prossimo DIM che definirà requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché’ le ipotesi di esclusione del DURC

In Gazzetta ufficiale la Legge di conversione n. 78/2014 del Decreto Lavoro, DL 34/2014 che disponeva misure per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Il decreto che impatta sulla materia del diritto al lavoro toccando la disciplina del contratto di lavoro a termine e di apprendistato e in materia di servizi per il lavoro, di verifica della regolarità contributiva e di contratti di solidarietà, si occupa quindi anche di DURC.
Il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, all’articolo 4 dispone che un prossimo decreto interministeriale (Lavoro-Finanze-Semplificazione), sentiti l’INPS, l’INAIL e la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (dettaglio aggiunto in sede di conversione) definiranno requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione del DURC in un’ottica di semplificazione.

L’articolo 4 comma 1 del DL 34/2014 (come convertito in legge) stabilisce peraltro che a decorrere dall’entrata in vigore di questo prossimo decreto chiunque vi abbia interesse, compresa la medesima Impresa (dettaglio aggiunto in sede di conversione) potrà verificare con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili

La risultanza dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto
In base al comma 2 dell’articolo 4 del DL 34/2014 (convertito) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica e’ effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive, e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa.
La verifica avviene tramite un’unica interrogazione presso gli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, ed è eseguita indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare.

In caso di godimento di benefici normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
L’interrogazione assolve all’obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice Appalti (non aver commesos violazioni in materia previdenziale e assistenziale), presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori.

Riferimenti normativi
LEGGE 16 maggio 2014, n. 78
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
(GU Serie Generale n.114 del 19-5-2014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/05/2014

Redazione InSic

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