Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta ufficiale n. 33 di ieri 9 febbraio, il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” introduce al Codice dei contratti pubblici l’articolo 6-bis rubricato come “Banca dati nazionale dei contratti pubblici”. Con l’articolo, inserito per favorire la riduzione degli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa, viene istituita presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” (BDNCP) della quale fanno parte i dati previsti dall’articolo 7 del codice dei contratti.
Il controllo dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori sarà possibile esclusivamente per mezzo della nuova Banca dati.
Viene inoltre prevista la modifica del comma 2 dell’articolo 29 del Codice dei contratti in tema di responsabilità solidale negli appalti precisando che “in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, e i contributi previdenziali dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell’inadempimento.
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