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Servizi di architettura-ingegneria: chiarimenti ANAC su obblighi documentali

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Il 22 marzo scorso l’ANAC (Autorità nazionale Antincorruzione) con un comunicato del 22 marzo, ha fornito alcuni chiarimenti sul Decreto 2 dicembre 2016, n. 263, il Regolamento che ha ridefinito i requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti.
Le domande pervenute all’Autorità riguardano, in particolare, le modalità da seguire per ottemperare agli obblighi di comunicazione previsti dall’art 6 del Decreto ai fini dell’inserimento nel casellario delle società di ingegneria e professionali.

Gli obblighi documentali
L’Articolo 6, lo ricordiamo richiede a Società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e Consorzi stabili di società di professionisti e di società’ di ingegneria e dei GEIE, di comunicare specifici dati all’ANAC, che li inserisce poi nel casellario delle società di ingegneria e professionali:
a) entro trenta giorni dall’adozione, l’atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell’assetto societario;
b) entro dieci giorni dall’adozione, l’organigramma di cui agli articoli 2 (organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualita) e 3 del presente decreto(organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualita), nonche’ ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dall’iscrizione dell’atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.

Le indicazioni di ANAC
L’Autorità guidata da Cantone indica nel Comunicato del 22 marzo che sta adeguando i sistemi informatici al fine di renderli idonei al ricevimento dei dati e, nelle more dell’adeguamento definitivo dei sistemi, si stabilisce che:
Gli operatori economici tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dell’art. 6 del Decreto vi adempiono mediante iscrizione al “casellario delle società di ingegneria e professionali” utilizzando il modulo allegato, disponibile nell’omonima sezione dell’area Servizi del portale dell’Autorità.
Per i Raggruppamenti di cui al punto C) del modulo dell’allegato che non prevedono personalità giuridica, l’obbligo di comunicazione è assolto dalla mandataria o comunque dalla capogruppo.

Redazione InSic

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