Servizi architettura-ingegneria: requisiti per affidamenti di presenza di giovani professionisti

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Entrerà in vigore il 28 febbraio il Decreto del 2 dicembre 2016 del Ministero infrastrutture e trasporti che indica i che requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee ai sensi del nuovo Codice Appalti.
Il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2017 n.36) e abroga (una volta in vigore) gli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

I requisiti dei professionisti
All’art. 1 del DM 2/12/2016 si richiede, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, che i professionisti singoli o associati siano:
a) in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all’attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
b) abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto.

I requisiti delle società di professionisti
Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei medesimi servizi, le società di professionisti devono possedere i seguenti requisiti (art.2):
a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
1. i soci;
2. gli amministratori;
3. i dipendenti;
4. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell’ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.;
b) l’organigramma di cui alla lettera a) riporta altresì, l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

I requisiti delle società di ingegneria
Quanto alle società di ingegneria, il DM 2/12/2016 (art.3) sono tenuti a disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni e con requisiti specifici (dettati dall’art.3). Il direttore tecnico è formalmente consultato dall’organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all’attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

I requisiti dei raggruppamenti temporanei
Per i raggruppamenti temporanei, valgono i requisiti dettati agli artt. 2 e 3 del DM 2/12/2016 che devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento, i quali devono prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti. (vedi nell’art. il profilo del progettista che deve essere presente nel raggruppamento).

I requisiti dei consorzi stabili
Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE valgono sempre i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del DM 2/12/2016, che devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti.

Obblighi comunicazione
All’art. 6 si prescrive ai soggetti sopra-elencati di inserire nel casellario delle società di ingegneria e professionali, i seguenti dati:
a) entro trenta giorni dall’adozione, l’atto costitutivo e ogni altro atto relativo a successive variazioni dell’assetto societario;
b) entro dieci giorni dall’adozione, l’organigramma di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, nonché ogni loro successiva variazione;
c) entro trenta giorni dall’approvazione dei bilanci, il fatturato speciale;
d) entro cinque giorni dall’iscrizione dell’atto sul registro imprese, la delibera di nomina del direttore tecnico.
Tali dati (art.7) confluiscono nella banca dati nazionale degli operatori economici e sono utilizzate per la verifica dei requisiti e delle capacità di cui all’articolo 83, del codice, possedute dalla società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria.

Riferimenti normativi:
DECRETO 2 dicembre 2016 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, n. 263
Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell’articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
(GU n.36 del 13-2-2017)
Vigente al: 28-2-2017

Redazione InSic

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