Le esclusioni dal Codice Appalti
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto 4 marzo 2013, il Codice non si applicherebbe agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell’Italia, nonché agli appalti destinati alla produzione ed alla vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di remunerazione a titolo di nessuno dei sistemi di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e non gode di priorità di dispacciamento.Il decreto non riguarderebbe gli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere:
a) la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica nella macrozona Nord;
b) la fornitura di energia elettrica al dettaglio ai clienti finali connessi in media, alta e altissima tensione sull’intero territorio della Repubblica italiana.
Le disposizioni europee
L’esclusione decorre dal 15 aprile 2013, ed è coerente con le previsioni della decisione della Commissione europea 2012/539/UE, del 26 settembre 2012, (pubblicata nella GUCE del 5 ottobre 2012, n. 271), in cui si stabilisce, all’art. 1, che la direttiva 2004/17/CE non si applica agli appalti attribuiti da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macro zona Sud dell’Italia e che la medesima direttiva 2004/17/CE continua invece ad applicarsi agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell’Italia.Allegati
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