Sicurezza impianti nucleari: il decreto in Gazzetta

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In Gazzetta ufficiale (n.219 del 19-9-2017) l’atteso e annunciato Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 sugli impianti nucleari ( di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom), in vigore dal 4 ottobre 2017.

Sotto il commento al decreto rilasciato dal Governo e dalle Regioni prima della sua approvazione definitiva.

L’articolo 1 contiene modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (recante l’attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attivita’ civili) e l’articolo 2 indica le modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (attuazione della direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi).

All’articolo 3 del D.Lgs. n.137/2017, i titolari di licenza di esercizio, o di autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 540, 51 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 che alla data di entrata in vigre del decreto non abbiano presentato istanza per il rilascio dell’autorizzazione alla disattivazione, dovranno presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (4/10/2017), il piano preliminare delle operazioni di disattivazione.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n.137/2017 il Mise con apposito decreto-regolamento provvederà all’adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, alle disposizioni del nuovo decreto, con la specifica disciplina per il riconoscimento dell’idoneità all’esercizio tecnico delle strutture per lo stoccaggio del combustibile esaurito, nonchè con la previsione di verifiche periodiche dirette ad accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità alla direzione e conduzione degli impianti e delle predette strutture.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 15 settembre 2017, n. 137
Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Vigente al: 4-10-2017
(GU n.219 del 19-9-2017)

Il Governo commenta il Decreto sugli impianti nucleari: D.Lgs. n.137/2017

Durante il Consiglio dei ministri dell’ 8 settembre 2017, il Governo ha approvato, finalmente in esame definitivo il decreto (interministeriale) di attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari.
Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano (vedi sotto).
Si tratta di un atto previsto già nella Legge di Delegazione europea 2014.

Nell’ottica di stabilire obiettivi di sicurezza da perseguire nelle diverse fasi di vita degli impianti, compresa la disattivazione, si razionalizzano le procedure autorizzative e di controllo, si rafforza il ruolo e i mezzi a disposizione dell’autorità di regolamentazione nucleare, si disciplina la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica delle misure applicate, anche attraverso appositi strumenti di scambio di esperienze tra gli Stati membri.
Si interviene altresì sulla disciplina dell’Ispettorato Nazionale sulla Sicurezza Nucleare (ISIN), con modifiche funzionali, strutturali e organizzative che contemplano anche un incremento della dotazione organica e finanziaria. In questo ambito è riconosciuta all’ISIN l’indipendenza di giudizio e valutazione, garantendone in questo modo la necessaria autonomia.

Il parere delle Regioni sul decreto di adeguamento alla Dir. 2014/87

Le Regioni il 12 luglio, hanno espresso il proprio parere sullo schema di Decreto presentato dal Governo: in base al testo diffuso, viene raccomandata la riformulazione dell’articolo 2, comma 1 lettera h) al fine di prevedere per le pubbliche amministrazioni un esonero o in subordine una riduzione degli oneri per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l’attività istruttoria e per le ispezioni ed i controlli.
La Conferenza delle Regioni, ha chiesto inoltre che il Governo prosegua il dialogo con gli Stati Membri confinanti affinché sia garantito un tempestivo recepimento della direttiva con i medesimi standard di sicurezza, auspicando inoltre il coinvolgimento delle Regioni transfrontaliere negli incontri bilaterali inerenti la valutazione della sicurezza degli impianti.

La Direttiva 2014/87/Euratom: contenuto e finalità

La Direttiva cui occorre adeguarsi, che già commentammo a suo tempo, stabilisce gli obiettivi di sicurezza da perseguire nelle diverse fasi di vita degli impianti, compresa la disattivazione, nonché le misure dirette a conseguire tali obiettivi.
Integra le norme fondamentali di cui all’articolo 30 del trattato per quanto attiene alla sicurezza nucleare degli impianti nucleari e fa salva la legislazione comunitaria in vigore per la protezione della salute della popolazione e dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, (in particolare la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio.Inoltre, procede alla razionalizzazione delle procedure autorizzative e di controllo, rafforza il ruolo e i mezzi a disposizione dell’autorità di regolamentazione nucleare, disciplina la comunicazione delle informazioni e la trasparenza delle decisioni, nonché i meccanismi di monitoraggio e verifica delle misure applicate, anche attraverso appositi strumenti di scambio di esperienze tra gli Stati membri.
La Direttiva si pone all’indomani degli incidenti nucleari di Three Mile Island e Cernobyl, e dell’incidente di Fukushima che hanno nuovamente messo in evidenza l’importanza della funzione di contenimento, che costituisce l’ultima barriera per la tutela delle persone e dell’ambiente dai rilasci radioattivi risultanti da un incidente.

La Direttiva 2014/87/Euratom: adeguamento e gestione incidenti A proposito della Direttiva, si ricorda che l’adeguamento avverrà in modo proporzionato, a seconda della situazione nazionale e in considerazione del fatto che tali Stati membri non dispongono di impianti nucleari, pur garantendo nel contempo che la sicurezza nucleare riceva adeguata attenzione da parte del governo o delle autorità competenti.
Nella Direttiva 2014/87/Euratom si fissano gli obblighi del titolare della licenza, i nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari e le disposizioni relative alla preparazione e risposta alle emergenze sul sito.
Fra gli obiettivi UE fatti propri dalla Direttiva, quello di mantenere alto il livello in materia di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti assicurando un significativo aumento della sicurezza nella progettazione di nuovi reattori con conoscenze e tecnologie all’avanguardia, tenendo conto dei più recenti requisiti internazionali in materia di sicurezza.
Fondamentale anche una adeguata gestione degli incidenti e risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e dell’attenuazione degli incidenti, anche attraverso un ricorso a sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati (vedi il nostro approfondimento).

Redazione InSic

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