Riportiamo di seguito:
• l’analisi del contenuto del decreto
• il commento fornito dal Mise
Il contenuto del decreto
Il DM 2 settembre 2019 aggiunge altre tre articoli al dettato del decreto istitutivo del SINFI: in particolare (art.6) si regola la Consultazione e accesso al SINFI riguarda le informazioni relative alle reti pubbliche di comunicazioni e alle altre infrastrutture fisiche, funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, ad eccezione dei cavi, compresa la fibra inattiva, e degli elementi di rete utilizzati per la fornitura delle acque destinate al consumo umano, attraverso Infratel Italia S.p.A.. Sono consentiti anche laddove le reti pubbliche di comunicazioni e le altre infrastrutture fisiche sopra descritte, siano dismesse.Seguono distinzioni delle informazioni in “informazioni di base”; “informazioni su caratteristiche fisiche”; “informazioni ulteriori”, dettagliate in art. 6.
Inoltre, l’art.6 riporta che sono rese accessibili le informazioni minime attinenti alle opere di genio civile, in corso o programmate, conferite al Sinfi, e si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative ai servizi di rete di consultazione e scaricamento previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
Nell’art.7, che dettaglia i Soggetti legittimati alla consultazione e all’accesso si citano gli operatori di rete, le pubbliche amministrazioni ei responsabili da loro indicati che avranno credenziali per la consultazione delle informazioni minime relative alle infrastrutture fisiche di alloggiamento delle reti pubbliche di comunicazione, delle reti di acque reflue, delle reti del gas, delle reti di elettricità compresa l’illuminazione pubblica e delle reti di altri servizi, documentate nel sottosuolo e sul soprasuolo del territorio nazionale e raccolte nel Sinfi.
Nel nuovo articolo 8 si stabilisce che al momento del conferimento delle informazioni al SINFI, gli operatori di rete e i gestori di infrastrutture fisiche, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni conferite connesse alla sicurezza e all’integrità delle reti, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla sanità pubblica, ovvero per la tutela di dati riservati, dei segreti tecnici e commerciali, dovranno indicare le informazioni di cui richiedano la sottrazione all’accesso, specificandone i motivi.
Il commento del Ministero dello Sviluppo economico
In base a quanto riportato dal sito del Ministero dello Sviluppo economico, le informazioni presenti nel SINFI riguardano sia le infrastrutture fisiche funzionali ad ospitare reti di comunicazione elettronica sia attive che dismesse, sia gli elementi di rete utilizzati per la fornitura di acque per il consumo umano, nonché le opere del genio civile in corso o in programmazione conferite al SINFI.Secondo quanto previsto dal provvedimento potranno accedere alle informazioni e ai dati:
•gli operatori, a condizione che abbiano conferito la totalità dei dati in loro possesso al SINFI;
•le pubbliche amministrazioni e altri soggetti interessati che facciano istanza motivata ad Infratel Italia S.p.A. per via telematica.
Infratel Italia S.p.A., che gestisce il SINFI, dovrà rispondere alle richieste di accesso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Il Decreto ministeriale, infine, predispone idonee garanzie a tutela della riservatezza e confidenzialità dei dati che riguardino questioni di sicurezza e integrità delle reti, sicurezza nazionale, pubblica sicurezza, sanità pubblica e segreti tecnici e di natura commerciale degli operatori.
Il testo del decreto (pdf) è disponibile online.
Il SINFI, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture
è il catasto delle infrastrutture fisiche presenti sul territorio nazionale, sottosuolo e sopra suolo, detenute dagli operatori di telecomunicazioni e più in generale da tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possiedono o costruiscono infrastrutture di posa utilizzabili per lo sviluppo di nuove reti in fibra ottica, Amministrazioni locali (comuni e province) ed Enti gestori di servizi ( gas, energia elettrica, acqua e telecomunicazioni, etc.).E’ stato istituito nel 2016 tramite Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 in attuazione alla direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo, per incentivare gli investimenti infrastrutturali sulle reti di comunicazione elettronica ad alta velocita’, in accordo con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e la strategia italiana per la banda ultralarga.
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