In tal modo, il Governo autorizza i Commissari delegati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, all’articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché all’articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Il Governo ricorda che il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, disciplina gli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Attraverso il decreto legge fu prorogato lo stato emergenziale fino al 31 maggio 2013.
In forza dell’articolo 1, comma 4, del DL 74/2012, i presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto devono coordinare le attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e con le deroghe alle disposizioni vigenti, stabilite con le delibere del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, e del 16 ottobre 2012, che sono state ora integrate da questa nuova delibera che deroga i limiti agli acquisti di beni mobili e l’affitto di immobili.
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