Sismabonus

Sismabonus 110: a chi spetta e come funziona

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Sismabonus: nell’ambito del Superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio, è stato previsto che, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013, l’aliquota delle detrazioni spettanti sia elevata al 110% delle spese sostenute. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 24/E dell’8/8/2020, ha fornito i primi chiarimenti in merito alle novità intervenute.

In altri termini, il legislatore ha incrementato al 110% l’aliquota di alcune tipologie di detrazioni già esistenti, per spese sostenute in un determinato periodo, fermi restando gli altri limiti di cui alle disposizioni di riferimento.

Cosa rientra nel Sismabonus

La nuova aliquota si applica:
• agli interventi di riqualificazione antisismica su singole unità immobiliari o su parti comuni degli edifici (art. 16, commi da 1-bis a 1-sexies. 1 del D.L. n. 63/2013);
all’acquisto di immobili antisismici (art. 16, co. 1-septies del D.L. n. 63/2013).
La detrazione con aliquota al 110% spetta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini sismici, a condizione che tale intervento sia eseguito congiuntamente con uno degli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai richiamati commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16, nel rispetto, in ogni caso, dei limiti di spesa di cui alle citate norme.

A chi spetta il Sismabonus?

Quanto ai soggetti beneficiari, la detrazione in parola spetta esclusivamente:
ai condomìni;
alle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Con tale locuzione il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguarda unità immobiliari oggetto di interventi qualificati non riconducibili ai c.d. “beni relativi all’impresa” o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni. Pertanto, la detrazione spetta ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni qualora le spese sostenute abbiano ad oggetto interventi effettuati su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”;
agli Istituti Autonomi Case Popolari, nonché agli enti aventi le medesime finalità, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai soci;
alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6 della L. n. 266/1991, alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della L. n. 383/2000;
alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Per i soggetti passivi IRES la detrazione può essere fatta valere unicamente per le spese sostenute per interventi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali in condominio.

Sismabonus – quali interventi sono esclusi?

Sotto un profilo oggettivo, sono stati espressamente esclusi gli interventi riguardanti le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici), nonché gli immobili ubicati in zona sismica 4. Non si applica la limitazione relativa alla realizzazione di interventi su numero massimo di due unità immobiliari.
Pertanto, ai fini della detrazione al 110% non è richiesta alcuna variazione della classe di rischio, sebbene gli interventi debbano essere comunque migliorativi del rischio sismico complessivo.

Altri benefici

In luogo della detrazione, i beneficiari posso optare, alternativamente:
• per il c.d. sconto in fattura, ossia un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
• per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi in via telematica, sono definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8/8/2020.
In caso di cessione del credito di imposta ad imprese di assicurazione e di contestuale stipula di polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione per i premi delle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, spettante ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. f-bis) del TUIR, spetta nella misura del 90% anziché del 19% prevista da tale disposizione.

L’asseverazione secondo il Sismabonus

Quanto all’asseverazione, il co. 13, lett. b) dell’art. 119 stabilisce espressamente che, ai fini della detrazione del 110% e dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto di cui all’art. 121, per gli interventi di cui al comma 4 – e, quindi, per gli interventi di cui all’art. 16, commi da 1-bis a 1-septies – “l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati”.
Il successivo comma 13-bis, introdotto in sede di conversione, prevede poi che l’asseverazione deve essere rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121.Inoltre, il comma 14 ha introdotto l’obbligo, per i soggetti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni – al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata – di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, il cui massimale sia adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, in ogni caso, non inferiore a 500.000 Euro.

Quali sanzioni per chi rilascia attestazioni infedeli?

Chi rilascia asseverazioni (o attestazioni) infedeli incorre nella sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000 Euro, per ciascuna asseverazione o attestazione infedele. Il Ministero dello sviluppo economico è l’organo competente a vigilare sul rispetto della disposizione in parola (ossia, per l’appunto, il comma 14 dell’art. 119 cit.).
Infine, se, da un lato, rientrano tra le spese detraibili quelle sostenute per il rilascio delle asseverazioni (e del visto di conformità), nonché le spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse il legislatore ha stabilito, dall’altro lato, quale espressa ipotesi di decadenza dal beneficio, la non veridicità delle asseverazioni o delle attestazioni.
Da ultimo, si segnala che il M.I.T., con D.M. n. 329 del 6/8/2020, oltre ad aver sostituito l’Allegato B di Asseverazione, ha altresì introdotto gli allegati (Stato Avanzamento Lavori), B-1 (Attestazione Direttore Lavori) e B-2 (Attestazione Collaudatore).

Benefici economico fiscali del Sismabonus: cosa fare?

Ecco i passaggi fondamentali per l’ottenimento della detrazione fiscale:

Individuazione degli immobili oggetto degli interventi di riqualificazione sismica agevolabili

Ai fini del Sismabonus il legislatore ha stabilito un duplice criterio per l’individuazione degli immobili oggetto degli interventi agevolabili:
– l’immobile deve essere adibito ad abitazione o ad attività produttiva
– le unità immobiliari interessate alla detrazione sono quelle considerate ad alta pericolosità
sismica in ragione della loro ubicazione geografica.

I soggetti ammessi alla detrazione

Destinatari dell’agevolazione sono i contribuenti, persone fisiche e giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato, che producono reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico, sempre che abbiano sostenuto la spesa agevolabile e questa sia rimasta a loro carico.

Le spese detraibili

Le spese sulla base delle quali è determinata la detrazione devono essere sostenute tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 e devono riguardare gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzative siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017.Un’importante novità consiste nell’inclusione, tra le spese detraibili, anche delle somme corrisposte ai professionisti per la classificazione e la verifica sismica degli immobili.

I limiti quantitativi e temporali della detrazione

Le spese sulle quali deve essere calcolata la detrazione non possono eccedere la somma di € 96.000 per ciascuna unità immobiliare per anno. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell’anno di sostenimento della spesa e nei 4 successivi.

Modalità di pagamento

I pagamenti devono essere effettuati con apposito bonifico dedicato, bancario o postale, anche online, dal quale si evinca: causale del versamento, codice fiscale del beneficiario della detrazione, partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

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Redazione InSic

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