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Spese per Sisma bonus, energia e fotovoltaico: Contributi a copertura dallo Stato, come ottenerli?

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Con DECRETO 31 luglio 2023 il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ha definito i criteri e le modalità per l’erogazione del contributo relativo alle spese sostenute fino al 31 ottobre 2023 per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici, previsto dal DL 176/2022, il DECRETO AIUTI QUATER che ha apportato modifiche alla disciplina del Superbonus portando la detrazione da 110% al 90%.

Il Contributo per gli interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica

Il Contributo è previsto dall’art.9 del  decreto-legge n. 176 del 2022 («Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6), a favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali indicate ai commi 8-bis e 8-bis.1 dell’art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), entro un limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2023.

Il contributo è erogato dall‘Agenzia delle entrate secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

Si tratta di un contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario., erogato entro il limite complessivo di spesa autorizzato pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023.

Destinatari del contributo: i requisiti del DM 31 luglio 2023

Il contributo viene erogato (art.2) a persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, e siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • che il richiedente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi dell’art. 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge n. 34 del 2020, non superiore a 15.000 euro;
  • che il richiedente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull’unità immobiliare facente parte del condominio;
  • che l’unità immobiliare di cui alla lettera b) sia adibita ad abitazione principale del richiedente.

Quali spese sono ammesse al contributo per sisma bonus, efficienza energetica, fotovoltaico e colonnine di ricarica?

In base all’art. 3 del DM 31 luglio 2023, le spese ammesse al contributo agevolabili sono quelle sostenute per gli interventi di cui all’art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali, ai sensi di tali disposizioni, spetta la detrazione limitatamente al 90 per cento del loro ammontare.

Si tratta di spese agevolabili sostenute direttamente dal richiedente, ovvero, per gli interventi condominiali, imputate al medesimo, entro un limite massimo di spesa di 96.000 euro, ma la detrazione spettante deve essere stata  oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020.

Specifica il comma 4 dell’art. 3 del DM 31 luglio 2023, che il limite massimo di spesa è riferito all’ammontare complessivo della spesa sostenuta a fronte degli interventi individuati. Nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sulla stessa unità immobiliare, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti titolari di quote di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare stessa.

Il contributo spetta, in ogni caso, soltanto per le spese sostenute in relazione all’abitazione principale del richiedente.

Come richiedere il contributo?

In base all’art. 3 del DM, le persone fisiche (comma 1) o i loro intermediari (comma 2), devono trasmettere entro il 31 ottobre 2023, per via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate nella quale attestano il possesso dei requisiti del Decreto 31 luglio 2023. Non può essere presentata più di una richiesta di contributo per ciascun richiedente.

Un prossimo decreto del Direttore dell’Agenzia delle entrate individuerà le modalità di compilazione dell’istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all’erogazione del contributo.

Come determinare la richiesta di contributo?

L’importo del contributo richiesto, chiarisce il comma 4 dell’art.4, non può essere superiore al 10 per cento delle spese ammesse al contributo ai sensi dell’art. 3.

L’articolo 5 ricorda che è l’Agenzia a determinare l’ammontare del contributo da erogarsi a ciascun richiedente tenendo conto del rapporto percentuale tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze; definisce al comma 2 i criteri per la sua determinazione. Il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell’istanza.

La stessa agenzia può svolgere controlli (art.7) qualora accerti che il contributo sia in tutto o in parte non spettante.

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