Superbonus 110

Decreto SUPERBONUS (DL 39/24) in Gazzetta la Legge di conversione. Cosa cambia per agevolazioni edilizie, sconto in fattura e cessione del credito

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In Gazzetta ufficiale il Decreto SUPERBONUS 2024 Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 75 del 29 marzo 2024), coordinato con la legge di conversione 23 maggio 2024, n. 67 che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali e soprattutto, incide in senso restrittivo sul Superbonus.
Anticipato dal Consiglio dei Ministri del 27 marzo, il Decreto, ribattezzato “Decreto Salva-Conti” e poi “Decreto SUPERBONUS” è al voto finale in Aula, oggi, 23 maggio 2024.

Agevolazioni fiscali: cosa prevede il Decreto Superbonus 2024 – DL 39/24

Il decreto-legge n. 39 del 2024, a seguito delle integrazioni introdotte nel corso dell’esame in Senato, è
composto di 17 articoli.

Riportiamo di seguito gli articoli più rilevanti per le agevolazioni edilizie

Art.1
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
attua una stretta sul cosiddetto “sconto in fattura” o la cessione del credito in luogo delle detrazioni
Art.2
Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
esclude la remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15 ottobre 2024.
Si intende così acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4 aprile 2024), l’ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate;
Art.3richiede maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili;
così da garantire un’adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto
Art.7introduce nuove sanzioni: l’omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l’applicazione di una sanzione amministrativa di euro 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall’agevolazione fiscale;
Art.4sospende l’utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi  in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate per importi complessivamente superiori a euro 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza
Art.5misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

    Decreto Superbonus 2023: le novità emerse in sede di conversione

    Durante l’esame parlamentare sono emerse diverse novità: si conferma da un lato la restrizione allo sconto in fattura e si inserisce un Fondo di 35 milioni per sostenere la riqualificazione energetica e per le ONLUS.

    Infine, le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus vengono ripartite in rate annuali da 4 e da 5.

    Sconto in fattura: la stretta del Governo (Art.1 del Decreto Superbonus 2024)

    • L’articolo 1 restringe la possibilità di accedere all’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, riconosciuto dal decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. Introduce una norma che pone fine ad alcune eccezioni previste dal medesimo decreto legge n.11, qualora non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.
    • L’articolo 1-bis prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
    • L’articolo 1-ter istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore; gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.

    Remissione in bonis: (Art.2 del Decreto Superbonus 2024)

    L’articolo 2 esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento
    dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo
    sconto in fattura.
    Il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

    Interventi antisismici e comunicazioni ad ENEA

    L’articolo 3 introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

    Interventi edili agevolati: no alla compensazione dei crediti di imposta in caso di iscrizioni al ruolo

    L’articolo 4 dispone,

    • al comma 1 prevede la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti di
      imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo
      per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione. La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
    • al comma 2 dispone che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). Le disposizioni del comma 2 si applicano dal 1° luglio 2024.

    Agevolazioni fiscali in materia edilizia

    L’articolo 4-bis introdotto al Senato, prevede modifiche alla disciplina di alcune agevolazioni fiscali in
    materia edilizia
    . In particolare:

    • divieto ad alcuni soggetti qualificati di compensare i propri crediti d’imposta derivanti da cessione del credito con contributi previdenziali, assistenziali e premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
    • rimodulazione della detraibilità in 10 anni delle spese sostenute per alcuni interventi edilizi, a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame
    • le detrazioni derivanti dalla cessione del credito o dallo sconto in fattura sono ripartite
      • in quattro quote annuali di pari importo per interventi edilizi rientranti nella disciplina c.d. superbonus
      • in cinque quote annuali di pari importo per quelle relative all’eliminazione di barriere architettoniche e alle misure antisismiche.
    • Per i soggetti qualificati le rate annuali dei crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto utilizzabili a partire dall’anno 2025 siano ripartite in 6 rate annuali di pari importo (disposizione che non trova applicazione per i soggetti che abbiano acquistato le rate dei crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell’importo delle corrispondenti detrazioni).

    Stretta al Superbonus: le reazioni delle associazioni professionali al Decreto 39/24

    Subito dopo l’annuncio delle misure del Governo diversi Enti e Associazioni hanno commentato le scelte del Governo esprimendo perplessità ed evidenziando aspetti critici che saranno oggetto di valutazione al momento della conversione in legge.

    ABI- allarme per la riduzione della compensazione. A rischio imprese, condomini e famiglie

    A breve distanza dalla sua approvazione deifnitiva in Aula, l’ABI per bocca del presidente dell’associazione bancaria Antonio Patuelli sottolinea che essendo stato ridotto l’ambito di compensazione, le banche “dovranno assolutamente fermarsi” nel comprare i crediti del Superbonus e, “se costretti, i maggiori acquirenti dei crediti si fermano, bisogna trovare delle forme diverse per animare il mercato, perché altrimenti imprese, condomini e famiglie si possono trovare inguaiati, in situazioni che li portano in default”,

    “Non c’è alcun interesse che ci siano dei settori dell’economia che vadano in default in seguito di questo Superbonus”, dice Patuelli, che suggerisce “l’invenzione di un veicolo” in grado di coinvolgere risorse pubbliche e private fuori dal bilancio dello Stato e che “diventi acquirente dei crediti”. L’auspicio dell’associazione bancaria è che ci possa essere una “riflessione” dopo le elezioni e dopo il rinnovo dei vertici di Cdp.

    CNI-CNAPP: stretta al Superbonus e criticità per le aree terremotate

    CNI e CNAPP ricordano che le misure del Decreto “Salva-Conti” che sancisce di fatto lo stop alla cessione dei crediti e lo sconto in fattura riguarderà principalmente il Superbonus 110% per le aree terremotate. Su queste ultime, ricordano che “Immaginare di completare la ricostruzione delle aree terremotate in tempi rapidi e senza l’utilizzo di fondi pubblici è puramente utopistico. Come abbiamo ripetutamente affermato, è necessario un sistema complessivo che agevoli l’opera di ricostruzione non che la ostacoli”.

    Le due sigle parlano di misura “inusitatamente drastica” che rischia di rendere impossibile l’opera di ricostruzione e chiedono un ripensamento e di mantenere le agevolazioni fiscali almeno limitatamente alle aree colpite dal sisma, conciliando l’esigenza di tenere i conti dello Stato sotto controllo e il diritto dei cittadini colpiti dal sisma di tornare a vivere nelle proprie case.

    ANCE: cercare una soluzione rispettosa del Paese

    La Presidente di Ance Federica Brancaccio, con una lunga intervista sulle prime pagine de Il Corriere della Sera ha chiesto una profonda e attenta riflessione a Governo e Parlamento affinché si trovi una soluzione rispettosa dei conti del Paese con una giusta alternativa a questo stop brutale delle misure.

    Mi chiedo, tra l’altro, se non sia successo qualcosa di nuovo per decidere di adottare un provvedimento così d’urgenza in Consiglio dei ministri. Se è vero che viene introdotto l’obbligo di segnalare l’inizio dei lavori si tratta di una cosa virtuosa, che abbiamo chiesto ripetutamente negli ulti mi tre anni e che ritenevamo molto utile per monitorare i conti e tenerli sotto controllo. Introdurre ora quest’obbligo è un po’ tardi” spiega sulle pagine del magazine di Confindustria.

    Redazione InSic

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