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Subappalto e sicurezza: le responsabilità dell’appaltatore

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La Cassazione, con sentenza n. 50996 del 18 dicembre 2013 si esprime sui rapporti tra appaltatore e subappaltatore rispetto all’ottemperanza degli obblighi prevenzionistici da parte dell’appaltatore-datore di lavoro.

In caso di subappalto, l’appaltatore non perde automaticamente la sua qualifica di datore di lavoro con i correlati obblighi antinfortunistici, a condizione che continui ad esercitare una concreta ingerenza nella realizzazione dell’opera, così non integralmente subappaltata.
Gli obblighi di prevenzione a carico del datore di lavoro subappaltante vengono meno solo nel caso in cui il subappalto sia totale e costituisca, in questo senso, una scelta nel senso di non avvalersi di propri dipendenti per lo svolgimento dell’appalto e non si riconosca nell’appaltatore alcuna ingerenza nei confronti del subappaltatore

Qualora ci fosse ingerenza dell’appaltatore nell’organizzazione e nell’attività del subappaltatore, il principio di autonomia delle posizioni dei due soggetti viene meno, con conseguente permanenza degli obblighi prevenzionali in capo al subappaltante.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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