Con Circolare n.33 del 6 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate chiarisce sulle novità introdotte dalla conversione in legge del Decreto Aiuti (Dl n. 50/2022) e Aiuti-bis (Dl n.115/2022), in particolare sulla cessione dei crediti ai “correntisti”.
La Circolare però dà ulteriori precisazioni in merito agli “indici di diligenza”, già elencati nella circolare n. 23/E dello scorso giugno e specifiche indicazioni a seguito delle modifiche apportate al Superbonus dal decreto Aiuti, in particolare all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ampliando l’ambito temporale di applicazione del Superbonus nel caso di interventi realizzati su edifici unifamiliari da parte di persone fisiche al di fuori dell’esercizio di arti o professioni o d’impresa.
Infine, fornisce istruzioni per la gestione di eventuali errori nella comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito in luogo delle detrazioni fiscali di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio o nella circolazione dei crediti nella Piattaforma.
Nell'articolo
Circolare n.33/2022 Agenzia Entrate sul Superbonus 110%: tutti i chiarimenti
All’interno della Circolare i chiarimenti su:
- responsabilità solidale di fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e del cessionario del credito, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta
- indici di diligenza in capo agli acquirenti dei crediti d’imposta, che hanno un carattere esemplificativo e sono finalizzati a rendere omogenea e trasparente l’azione dell’Agenzia sul territorio nazionale.
- cessione dei crediti ai “correntisti”: le novità introdotte in sede di conversione del decreto Aiuti, in merito alla possibilità per le banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario di cedere i crediti ai “correntisti” (diversi dai consumatori o utenti), fermo restando il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
- ritardi nella comunicazione: come approfittare della finestra temporale più ampia per coloro che non hanno inviato nei tempi la comunicazione per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, ossia entro il 29 aprile 2022 per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020. I chiarimenti riguardano le condizioni, della “remissione in bonis”, che consente di inviare la comunicazione fino al 30 novembre 2022 (termine di presentazione della dichiarazione dei redditi), versando un importo pari alla misura minima della sanzione stabilita.
- errori nella comunicazione – Come rimediare in caso di errori nella comunicazione di opzione inviata, ad esempio se sono stati riportati in modo sbagliato i dati catastali o lo stato di avanzamento lavori (basta inviare una segnalazione tramite pec) o per errore sostanziale, cioè se incide su elementi essenziali del credito ceduto (possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio).
I singoli punti saranno trattati in specifici approfondimenti.
Superbonus 110: le modifiche apportate dal DL Aiuti e DL Aiuti-bis
La Disciplina del Superbonus ha subito diversi aggiornamenti significativi. Ricapitoliamo qui le principali modifiche introdotte nel 2022.
- Decreto Aiuti convertito: articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Leggi il nostro approfondimento);
- Decreto Aiuti-bis convertito articolo 33-ter del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, in tema di opzioni per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (previste all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 -decreto Rilancio). L’art.33 introduce all’articolo 14 del decreto Aiuti i commi
- 1-bis.1 che ha modificato la disciplina della responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari in presenza di concorso nella violazione, limitandola ai soli casi di dolo e colpa grave, a condizione che siano state rispettate le previsioni di legge e che siano stati acquisiti il visto di conformità, le asseverazioni e le attestazioni prescritte dagli articoli 119 e 121, comma 1-ter, del decreto Rilancio.
- 1-bis.2 ha previsto la possibilità di beneficiare della nuova disciplina anche per i crediti sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione del visto di conformità e delle attestazioni e asseverazioni di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, a condizione che il cedente, purché non sia un “soggetto qualificato” e che coincida con il fornitore, acquisisca, ora per allora, la predetta documentazione.
Leggi il nostro approfondimento sul DL Aiuti-bis
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