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SUPERBONUS: cosa cambia col Decreto ASSET? (DL 104/2023 convertito)

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Con la conversione in legge del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (qui il testo coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136) si attua una importante modifica alla disciplina del Superbonus.

L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

L’articolo 25 introduce a partire dal 1° dicembre 2023 l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato, laddove tale credito risulti non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge.

Proroga superbonus 110 per cento per edifici unifamiliari

L’articolo 24 proroga il termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento al 31 dicembre 2023 per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari.

In base all’articolo, per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari e sulle unità immobiliari indipendenti e autonome, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro 31 dicembre 2023 (rispetto al previgente termine del 30 settembre 2023) a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo.

  1. Per quali lavori vale da detrazione?

    La Detrazione riguarda lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

  2. Cosa si intende per edificio unifamiliare?

    In base alla Circolare 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate per “edificio unifamiliare” si intende un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo  familiare.

  3. Quando una unità immobiliare è indipendente?

    Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva. La presenza, inoltre, di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone, ad esempio, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».

Quali unità immobiliari indipendenti fruiscono del Superbonus?

 Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari» vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del  requisito della «indipendenza funzionale» e dell’«accesso autonomo dall’esterno». Non rileva che l’edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata di accesso autonomo fruisce del superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa

  • faccia parte di un condominio
  • disponga di parti comuni con altre unità abitative (ad esempio il tetto).

Le informazioni sono tratte dal Dossier Camera: Il superbonus edilizia al 110 per cento – aggiornamento al decreto legge n. 11 del 2023 (camera.it)

Per fare il punto su tutte le modifiche normative della disciplina del Superbonus leggi anche: Superbonus 110%: ultimi Aggiornamenti

Obbligo comunicazione credito

L’articolo 25 introduce l’obbligo di comunicazione della non utilizzabilità del credito, previsto per determinati interventi in materia edilizia ed energetica, per l’ultimo cessionario del credito non ancora utilizzato. Tale credito però deve risultare non più utilizzabile per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo previsti dalla legge.

La disposizione introduce anche una sanzione nel caso di mancato assolvimento del nuovo obbligo.

Cosa deve fare il cessionario del credito?

L’ultimo cessionario è tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate la circostanza che i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, risultino non utilizzabili entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Per quali crediti vige l’obbligo di comunicazione?

In base al comma 1 dell’articolo 25 l’obbligo di comunicazione riguarda i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

E riguarda i soggetti che sostengono negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (e per il superbonus fino al 31 dicembre 2025) le spese per alcuni specifici interventi edilizi.

Costoro possono optare per:

  • l’utilizzo diretto della detrazione spettante; oppure
  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Attenzione, però: a decorrere dal 17 febbraio 2023 tale facoltà non può più essere esercitata, seppure l’articolo 121 comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 preveda specifiche deroghe al divieto.

Sulle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi, rimandiamo al Dossier realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati

Quando effettuare la comunicazione?

Il nuovo obbligo si applica a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

Obbligo di Comunicazione e Sanzione

Il comma 2 dell’articolo 25 del DL 104/2023 introduce una sanzione per il mancato assolvimento dell’obbligo comunicativo.

  • la mancata comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro;
  • le modalità con cui sono effettuate le comunicazioni sono da stabilirsi con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Superbonus – normativa aggiornata

Art. 24 del TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 104 - gazzetta  
 
     Misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica 
 
  1.  All'articolo   119,   comma   8-bis,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le  parole:  «30  settembre  2023»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». 
                               Art. 25 
 
Disposizioni in materia  di  comunicazioni  derivanti  dall'esercizio
  delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere  a)  e  b),
  del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 
 
  1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati,  derivanti
dall'esercizio delle  opzioni  di  cui  all'articolo  121,  comma  1,
lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  risultino  non
utilizzabili per cause diverse dal decorso dei  termini  di  utilizzo
dei medesimi crediti ((di cui al comma 3 del  predetto  articolo  121
del decreto-legge n. 34 del 2020)) l'ultimo cessionario e'  tenuto  a
comunicare tale circostanza all'Agenzia delle  entrate  entro  trenta
giorni dall'avvenuta conoscenza dell'evento che ha determinato la non
utilizzabilita' del  credito.  Le  disposizioni  di  cui  al  periodo
precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel  caso  in
cui  la  conoscenza   dell'evento   che   ha   determinato   la   non
utilizzabilita' del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre  2023,
la comunicazione e' effettuata entro il 2 gennaio 2024. 
  2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i  termini  ivi
previsti  comporta  l'applicazione  di  una  sanzione  amministrativa
tributaria pari a 100 euro. 
  3. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  e'  effettuata  con  le
modalita' stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
delle entrate. 
 Art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - normattiva
 
Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni
                               fiscali 
 
  1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e
2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in
luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante,
alternativamente: 
  a) per un contributo,  sotto  forma  di  sconto  sul  corrispettivo
dovuto, fino a un  importo  massimo  pari  al  corrispettivo  stesso,
anticipato dai fornitori che hanno effettuato  gli  interventi  e  da
questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla  detrazione  spettante,  cedibile  dai  medesimi  ad  altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli  altri  intermediari
finanziari, senza facolta' di successiva  cessione,  fatta  salva  la
possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di
banche  e  intermediari   finanziari   iscritti   all'albo   previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private,
di cui al  decreto  legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del  presente
decreto, per ogni cessione intercorrente  tra  i  predetti  soggetti,
anche successiva alla prima  ;  alle  banche,  ovvero  alle  societa'
appartenenti  ad  un  gruppo  bancario  iscritto  all'albo   di   cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e'
sempre consentita la  cessione  a  favore  di  soggetti  diversi  dai
consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera
a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto  di  conto  corrente
con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,  senza  facolta'
di ulteriore cessione; (60) (66) (78) 
  b) per la cessione di un credito d'imposta  di  pari  ammontare  ad
altri  soggetti,  compresi  gli  istituti  di  credito  e  gli  altri
intermediari finanziari, senza facolta' di successiva cessione, fatta
salva la possibilita' di tre ulteriori cessioni solo se effettuate  a
favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto
dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia  bancaria  e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
di societa' appartenenti a un gruppo bancario  iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi  in  materia
bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione  autorizzate
ad  operare  in  Italia  ai  sensi  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma  restando  l'applicazione
dell'articolo 122-bis,  comma  4,  del  presente  decreto,  per  ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla
prima; alle banche, ovvero alle societa' appartenenti  ad  un  gruppo
bancario  iscritto  all'albo  di  cui  all'articolo  64  del  decreto
legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  e'  sempre  consentita  la
cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti,  come
definiti dall'articolo  3,  comma  1,  lettera  a),  del  codice  del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  che
abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa,
ovvero con la banca capogruppo, senza facolta' di ulteriore cessione.
(60) (66) (78) 
  1-bis. L'opzione di cui  al  comma  1  puo'  essere  esercitata  in
relazione a ciascuno stato di avanzamento dei  lavori.  Ai  fini  del
presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli  stati
di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per  ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi
ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento. ((83)) 
  1-ter. Per le spese relative agli interventi elencati nel comma  2,
in caso di opzione di cui al comma 1: 
    a) il contribuente richiede il  visto  di  conformita'  dei  dati
relativi  alla  documentazione  che  attesta   la   sussistenza   dei
presupposti che danno  diritto  alla  detrazione  d'imposta  per  gli
interventi di cui al presente articolo. Il visto  di  conformita'  e'
rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma  3
dell'articolo  3   del   regolamento   recante   modalita'   per   la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui  redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  all'imposta  sul
valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997; 
    b) i tecnici  abilitati  asseverano  la  congruita'  delle  spese
sostenute secondo le disposizioni dell'articolo  119,  comma  13-bis.
Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al  comma
2 anche quelle sostenute per il rilascio del  visto  di  conformita',
delle attestazioni e delle asseverazioni di cui  al  presente  comma,
sulla base dell'aliquota prevista dalle  singole  detrazioni  fiscali
spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui
al presente comma non si applicano alle opere gia' classificate  come
attivita' di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia  edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  2
marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81  del  7  aprile
2018, o della normativa  regionale,  e  agli  interventi  di  importo
complessivo non superiore  a  10.000  euro,  eseguiti  sulle  singole
unita'  immobiliari  o  sulle  parti  comuni   dell'edificio,   fatta
eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. (54) ((83)) 
  1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni  di  cui
al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di  cessioni
parziali  successivamente  alla  prima   comunicazione   dell'opzione
all'Agenzia delle entrate effettuata con le  modalita'  previste  dal
provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate  di  cui  al
comma  7.  A  tal  fine,  al  credito   e'   attribuito   un   codice
identificativo  univoco  da  indicare   nelle   comunicazioni   delle
eventuali successive cessioni,  secondo  le  modalita'  previste  dal
provvedimento di cui al primo periodo.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o
dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate  a  partire
dal 1° maggio 2022. 
  1-quinquies. Ai fini del coordinamento della finanza  pubblica,  le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere cessionari  dei  crediti
di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma  1,
lettere a) e b). 
  ((1-sexies. Alle  banche,  agli  intermediari  finanziari  iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia,  di  cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.  385,  alle  societa'  appartenenti  a  un  gruppo
bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo
unico e alle imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia
ai sensi del codice delle assicurazioni private, di  cui  al  decreto
legislativo  7  settembre  2005,  n.  209,  cessionarie  dei  crediti
d'imposta  di  cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  ai  sensi
dell'articolo 119 del presente decreto, in relazione agli  interventi
la cui spesa  e'  stata  sostenuta  fino  al  31  dicembre  2022,  e'
consentito di utilizzare, in tutto o in parte, tali crediti d'imposta
al fine di sottoscrivere emissioni di buoni  del  tesoro  poliennali,
con scadenza non inferiore a dieci anni, nel limite del 10 per  cento
della quota annuale eccedente i crediti d'imposta, sorti a fronte  di
spese di cui al predetto articolo  119  del  presente  decreto,  gia'
utilizzati in compensazione ai sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel caso  in  cui  il  cessionario
abbia esaurito la propria capienza fiscale nello stesso anno. In ogni
caso, il primo utilizzo puo' essere fatto in relazione alle ordinarie
emissioni effettuate a partire dal  1°  gennaio  2028.  Con  appositi
provvedimenti di natura direttoriale dell'Agenzia delle entrate e del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la  Banca  d'Italia,
sono individuate le modalita' applicative del presente comma)). 
  2. In deroga all'articolo  14,  commi  2-ter,  2-sexies  e  3.1,  e
all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e
1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno  2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto  2013,  n.
90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano  per
le spese relative agli interventi di: 
  a) recupero del patrimonio edilizio  di  cui  all'articolo  16-bis,
comma 1, lettere a), b) e d),  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917; 
  b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119; 
  c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da
1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.  90,  e  di  cui  al
comma 4 dell'articolo 119; 
  d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,  ivi
inclusi quelli di sola  pulitura  o  tinteggiatura  esterna,  di  cui
all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160; 
  e) installazione  di  impianti  fotovoltaici  di  cui  all'articolo
16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n.  917,  ivi  compresi  gli  interventi  di  cui  ai  commi  5  e  6
dell'articolo 119 del presente decreto; 
  f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno  2013,  n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di
cui al comma 8 dell'articolo 119; 
  f-bis) superamento ed eliminazione di barriere  architettoniche  di
cui all'articolo 119-ter del presente decreto. 
  3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati
in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione  non
fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa  ripartizione
in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.
La quota di credito  d'imposta  non  utilizzata  nell'anno  non  puo'
essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a
rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122,  all'articolo  34
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e  all'articolo  1,  comma  53,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.((83)) 
  4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei  soggetti
di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli
31  e  seguenti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori  e  i
soggetti cessionari rispondono  solo  per  l'eventuale  utilizzo  del
credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al
credito  d'imposta  ricevuto.  L'Agenzia  delle  entrate  nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo  procede,  in  base  a  criteri
selettivi e tenendo  anche  conto  della  capacita'  operativa  degli
uffici, alla verifica documentale della sussistenza  dei  presupposti
che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui  al  comma  1  del
presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e  all'articolo
27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,
convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  5. Qualora sia accertata la mancata  sussistenza,  anche  parziale,
dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta,  l'Agenzia
delle entrate provvede al recupero dell'importo  corrispondente  alla
detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui  al  comma
1. L'importo  di  cui  al  periodo  precedente  e'  maggiorato  degli
interessi di cui all'articolo 20 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre  1973,  n.  602,  e  delle  sanzioni  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  6. Il recupero dell'importo di cui al comma  5  e'  effettuato  nei
confronti  del  soggetto  beneficiario  di  cui  al  comma  1,  ferma
restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo  o  colpa
grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma  1  del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472,  anche  la  responsabilita'  in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari  per
il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.
(74) 
  6-bis. ((Ferma restando, nei casi di dolo, la disciplina di cui  al
comma 6 del presente articolo e fermo restando il divieto di acquisto
di cui all'articolo 122-bis, comma 4,)) il concorso nella  violazione
che, ai sensi del medesimo comma 6, determina la  responsabilita'  in
solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari,  e'
in ogni caso escluso con riguardo ai cessionari che ((dimostrino)) di
aver acquisito il credito di imposta e che siano  in  possesso  della
seguente documentazione, relativa alle opere che hanno  originato  il
credito di imposta,  le  cui  spese  detraibili  sono  oggetto  delle
opzioni di cui al comma 1: 
    a) titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso
di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47  del  ((testo
unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, in cui sia indicata la data di  inizio  dei  lavori  ed
attestata la  circostanza  che  gli  interventi  di  ristrutturazione
edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se  i
medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi  della
normativa vigente; 
    b)  notifica  preliminare  dell'avvio  dei   lavori   all'azienda
sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi  per  i  quali  tale
notifica non e' dovuta in base alla normativa vigente,  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi  dell'articolo  47
del ((testo unico di cui al)) decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, che attesti tale circostanza; 
    ((c) visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto
degli interventi oppure, nel caso di  immobili  non  ancora  censiti,
domanda di accatastamento)); 
    d) fatture, ricevute  o  altri  documenti  comprovanti  le  spese
sostenute, nonche' documenti attestanti  l'avvenuto  pagamento  delle
spese medesime; 
    e) asseverazioni, quando obbligatorie per  legge,  dei  requisiti
tecnici degli interventi e ((della congruita')) delle relative spese,
((corredate di)) tutti gli allegati previsti dalla legge,  rilasciate
dai tecnici abilitati,  con  relative  ricevute  di  presentazione  e
deposito presso i competenti uffici; 
    f)  nel  caso  di  interventi  su   parti   comuni   di   edifici
condominiali, delibera condominiale  di  approvazione  dei  lavori  e
relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini; 
    ((g) nel caso di interventi di efficienza energetica  diversi  da
quelli di cui all'articolo  119,  commi  1  e  2,  la  documentazione
prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020,  recante  "Requisiti
tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici - cd. Ecobonus", pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, oppure, nel caso  di  interventi
per i quali uno o piu' dei predetti documenti non risultino dovuti in
base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di
notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che
attesti tale circostanza)); 
    h) visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione che
attesti  la  sussistenza  dei  presupposti  che  danno  diritto  alla
detrazione sulle spese sostenute per le opere,  rilasciato  ai  sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  dai
soggetti indicati all'articolo 3, comma  3,  lettere  a)  e  b),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza  fiscale  dei
centri costituiti dai soggetti di  cui  all'articolo  32  del  citato
decreto legislativo n. 241 del 1997; 
    ((i) un'attestazione, rilasciata dal soggetto che e'  controparte
nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta
osservanza degli obblighi di cui agli articoli 35 e  42  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Qualora tale soggetto  sia  una
societa' quotata  o  una  societa'  appartenente  al  gruppo  di  una
societa' quotata e non rientri fra  i  soggetti  obbligati  ai  sensi
dell'articolo 3 dello stesso decreto legislativo  n.  231  del  2007,
un'attestazione dell'adempimento di analoghi controlli in  osservanza
degli obblighi di adeguata verifica della clientela e' rilasciata  da
una societa' di revisione a tale fine incaricata; 
    i-bis) nel caso di interventi di riduzione del  rischio  sismico,
la  documentazione  prevista   dal   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti n. 329  del  6  agosto  2020,  recante
modifica  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "Sisma  Bonus  -  Linee
guida per la classificazione del rischio  sismico  delle  costruzioni
nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte  di  professionisti
abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati"; 
    i-ter) contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto  che  ha
realizzato i lavori e il committente)). 
  ((6-ter. L'esclusione  di  cui  al  comma  6-bis  opera  anche  con
riguardo ai cessionari che acquistano  i  crediti  d'imposta  da  una
banca o da altra  societa'  appartenente  al  gruppo  bancario  della
medesima banca  o  da  una  societa'  quotata  o  da  altra  societa'
appartenente al gruppo  della  medesima  societa'  quotata  facendosi
rilasciare un'attestazione del possesso, da parte della banca,  della
societa' quotata o della diversa  societa'  del  gruppo  cedente,  di
tutta la documentazione di cui al comma 6-bis. Resta fermo il divieto
di cui all'articolo 122-bis, comma 4)). 
    6-quater. Il mancato possesso di parte  della  documentazione  di
cui al comma 6-bis non costituisce, da solo, causa di responsabilita'
solidale per dolo o  colpa  grave  del  cessionario,  il  quale  puo'
fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza ((o della  non
gravita')) della negligenza. Sull'ente impositore grava l'onere della
prova della sussistenza dell'elemento soggettivo  del  dolo  o  della
colpa grave del cessionario, ai fini della contestazione del concorso
del cessionario nella violazione e della sua responsabilita' solidale
ai sensi del comma 6. Rimane ferma l'applicazione  dell'articolo  14,
((comma  1-bis.1)),  del  decreto-legge  17  maggio  2022,   n.   50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91. 
  7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'
attuative delle disposizioni di cui al  presente  articolo,  comprese
quelle relative all'esercizio delle opzioni, da  effettuarsi  in  via
telematica, anche avvalendosi  dei  soggetti  previsti  dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. 
  7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  ai
soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022  al  31  dicembre  2025,
spese per gli interventi individuati dall'articolo 119. 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.L. 30 dicembre 2021,  n.  228,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con  l'art.  3-sexies,
comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 121,  comma  1-ter,
lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano  anche
per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021". 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla  L.
27 aprile 2022, n. 34, ha disposto (con l'art. 29-bis, comma  3)  che
"Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  alle
comunicazioni della prima cessione del  credito  o  dello  sconto  in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio
2022". 
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AGGIORNAMENTO (66) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art.  14,  comma  1-bis)
che le presenti modifiche "si applicano anche alle  cessioni  o  agli
sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle  entrate  prima  della
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, fermo restando il  limite  massimo  delle  cessioni  di  cui
all'articolo 121, comma 1, lettere a)  e  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77". 
  Ha inoltre disposto (con  l'art.  57,  comma  3)  che  le  presenti
modifiche "si applicano alle comunicazioni  della  prima  cessione  o
dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate  a  partire
dal 1° maggio 2022". 
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AGGIORNAMENTO (74) 
  Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal D.L. 9 agosto 2022,  n.
115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142,
ha disposto (con l'art. 14,  comma  1-bis.1.)  che  "Le  disposizioni
introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai  crediti
per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto  delle  previsioni  di
legge, i visti di conformita', le asseverazioni e le attestazioni  di
cui all'articolo 119 e di cui  all'articolo  121,  comma  1-ter,  del
citato decreto-legge n. 34 del 2020". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, ha  disposto  (con  l'art.  9,  comma
4-ter) che "Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano  anche
ai  crediti  d'imposta  oggetto  di  comunicazioni  dell'opzione   di
cessione del credito o dello sconto in  fattura  inviate  all'Agenzia
delle entrate in data anteriore a quella di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla
L. 11 aprile 2023, n. 38, ha disposto: 
  - (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera a)) che "Al fine di garantire
la certezza del diritto e di prevenire e ridurre  il  contenzioso  in
materia di incentivi per le spese relative  agli  interventi  di  cui
all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
    a) l'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77, si interpreta nel senso che, per gli interventi diversi da quelli
di cui all'articolo 119 del  citato  decreto-legge,  la  liquidazione
delle spese per i lavori in base a stati di  avanzamento  costituisce
una mera facolta' e non un obbligo". 
  - (con l'art. 2-ter, comma 1, lettera b)) che "Al fine di garantire
la certezza del diritto e di prevenire e ridurre  il  contenzioso  in
materia di incentivi per le spese relative  agli  interventi  di  cui
all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: 
  [...] 
  b)  gli  articoli  119,  comma  15,  e  121,   comma   1-ter,   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella parte in  cui  prevedono  la
detraibilita' delle spese sostenute per  il  rilascio  del  visto  di
conformita' ivi previsto, si interpretano  nel  senso  che,  ai  fini
della predetta detraibilita', l'indicazione di tali spese nel computo
metrico e nelle asseverazioni di congruita' delle spese  a  cura  dei
tecnici abilitati costituisce una mera facolta' e non un obbligo". 
  Il D.L. 18 novembre 2022,  n.  176,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6, come modificato dal D.L. 16  febbraio
2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 11 aprile 2023, n.
38, ha disposto (con l'art. 9, comma 4) che "Per  gli  interventi  di
cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies,  del  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  3
agosto 2013, n. 90,  in  deroga  all'articolo  121,  comma  3,  terzo
periodo, del  predetto  decreto-legge  n.  34  del  2020,  i  crediti
d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o  di  sconto  in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31  marzo  2023  e
non ancora utilizzati possono essere fruiti in  10  rate  annuali  di
pari importo, in luogo  dell'originaria  rateazione  prevista  per  i
predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle
entrate da parte del fornitore o del cessionario, da  effettuarsi  in
via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal  comma  3
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322". 

Redazione InSic

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