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Superbonus e bonus edili: cosa dice la Circolare-Guida dell’Agenzia delle Entrate n.19/2022

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Con Circolare 19/2022 l’Agenzia delle Entrate offre i suoi chiarimenti su Superbonus e bonus edilizi indicando la possibilità di mettere in detrazione le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione e illustrando la riduzione degli adempimenti (obbligo di conformità e congruità) per le opere in edilizia libera o fino ai 10mila euro.

La Circolare rappresenta quindi una “guida aggiornata” sui bonus edilizi, che tiene conto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e dai Decreti “Sostegni ter”, “Milleproroghe”, “Energia”, ”Aiuti”, “Ucraina”.

Bonus edilizi: quali chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

La Circolare- Guida dell’Agenzia delle Entrate si articola in capitoli tematici sugli aspetti più controversi della normativa fiscale in materia edile, fornendo chiarimenti interpretativi e indicazioni applicative su:

  1. Novità in materia di Superbonus e Bonus diversi dal Superbonus – Articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020;
  2. Novità in materia di sconto in fattura e cessione del credito – Articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020;
  3. Controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate (articolo 1, comma 30, della legge di bilancio 2022);
  4. Modifiche alla cessione del credito di cui agli articoli 121 e 122 del d.l. n. 34 del 2020;
  5. Disposizioni relative alle modalità e ai termini per l’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito;
  6. Misure sanzionatorie e polizze di assicurazione della responsabilità civile;
  7. Utilizzo di crediti sottoposti a sequestro penale;
  8. Indicazione dei contratti collettivi nell’atto di affidamento dei lavori e nelle relative fatture (riferimento ai lavori edili di cui all’Allegato X del Testo Unico di Sicurezza, D.Lgs. n.81/2008).

Vediamo di seguito tutti i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate

Spese per congruità: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Le spese per il visto di conformità e per l’asseverazione sostenute a partire dal 12 novembre 2021 possono essere portate in detrazione, anche con riguardo ai bonus diversi dal Superbonus.

Opere di edilizia libera: niente visto e congruità

Per quanto riguarda le opzioni di cessione o sconto, niente “visto” e “congruità” per le spese relative a opere in edilizia libera oppure di valore non superiore ai 10mila euro sostenute a partire dal 12 novembre 2021, con la sola eccezione di quelle che rientrano nel bonus facciate.

Interventi di recupero per autorimesse e posti auto: sì a cessioni e sconti

Cessione o sconto possibili a partire dal 1° gennaio 2022 anche per le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero volti alla realizzazione o all’acquisto di autorimesse o posti auto.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 19/E di oggi, con cui l’Agenzia delle Entrate offre una Il documento di prassi commenta anche le altre regole per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito e le novità in materia di contrasto alle frodi.

Agenzia Entrate: spese per il rilascio del visto di conformità, sono detraibili

come previsto dall’articolo 3-sexies del decreto Milleproroghe, è prevista la detraibilità delle spese per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni/asseverazioni di congruità ai fini dell’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito spetta per i bonus diversi dal Superbonus, se si tratta di spese sostenute anche nel periodo compreso fra il 12 novembre 2021 e il 31 dicembre 2021.

Edilizia libera e fino a 10 mila euro: niente visto e asseverazione

Ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate, non vi è l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito per le “attività di edilizia libera” e per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio. Il valore di 10mila euro va calcolato in relazione al valore degli interventi agevolabili ai quali si riferisce il titolo abilitativo, a prescindere se l’intervento è stato realizzato in periodi d’imposta diversi. L’esonero trova applicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal 12 novembre 2021.

Bonus edilizi e Cessione dei Crediti: cosa dice la Agenzia delle Entrate? (punto 2)

Per quanto riguarda la cessione dei crediti (punto 2 della Circolare 19/2022) si fa riferimento  sia alle spese per realizzare/acquistare garage o posti auto che le cessioni dei crediti di imposta  nei confronti di banche, intermediari finanziari e altri soggetti.

Posti auto e box: come optare per la cessione del credito o per sconto in fattura

La circolare spiega come optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione o all’acquisto di garage o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune.

A partire dal 1° gennaio 2022, i contribuenti possono scegliere di cedere il credito relativo alle rate residue relative agli importi versati a partire dal 2020 o 2021 oppure di fruire dello sconto in fattura e della cessione del credito con riferimento agli importi versati a partire dal 2022. I contribuenti che non hanno ancora acquistato il box possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per gli eventuali acconti versati a partire dal 1° gennaio 2022. In questo caso sarà necessario registrare il preliminare di acquisto o il contratto definitivo entro la data di invio della comunicazione delle opzioni all’Agenzia.

Cessioni di crediti: Agenzia delle Entrate, possibili solo due cessioni

La circolare ricapitola anche le regole in materia di contrasto alle frodi, comprese quelle relative ai limiti previsti per la cessione dei crediti dai Decreti Sostegni ter, Frodi, Energia e dal Decreto Aiuti.

A partire dal 1° maggio 2022, dopo la prima cessione del credito d’imposta è possibile effettuare due ulteriori cessioni solo nei confronti di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione.

Banche e cessione dei crediti ai correntisti: le regole secondo l’Agenzia Entrate

A partire dal 1° maggio, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere i crediti direttamente ai correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali. Per i correntisti cessionari del credito non è possibile però cederlo successivamente.

Cessione parziale dei crediti: Agenzia Entrate, è possibile dal 1° Maggio

Dal 1° maggio entra in vigore anche il divieto di cessione parziale, in base al quale i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura o cessione del credito non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla “prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate”.

Lavori edili di cui all’allegato X del TUS: come godere del superbonus e dei bonus edili?

Il Ministero del Lavoro ricorda che sempre nella Circolare è previsto come requisito per godere del Superbonus 110% e degli altri Bonus, aver eseguito Lavori edili (di cui all’allegato X del d.lgs. 81/08) in applicazione dei CCNL del settore, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quali detrazioni fiscali in applicazione dei CCNL edile?

Al paragrafo 8 della Circolare -Guida n.19/2022 dell’Agenzia Entrate si spiega che le detrazioni fiscali concedibili in applicazione del CCNL di settore sono quelle:

  • di cui al D.L. n. 34/2020, agli
    • artt. 119 (rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”),
    • 119 ter (rubricato “Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche”),
    • 120 (rubricato “Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro”),
  • dell’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 (relativo alle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici),
  • art. 1, comma 12 della legge n. 205/2017 (relativo alle ristrutturazioni per “sistemazione a verde” di aree private)
  • dell’art. 1, comma 219 della legge n. 160/2019 (relativo al cosiddetto “bonus facciate” al 60%),

Come ottenere le detrazioni per lavori edili di cui all’Allegato X del TUS?

Il datore di lavoro che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto e nelle relative fatture che i lavori edili sono eseguiti in applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

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Redazione InSic

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