Il Decreto apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. del 22 marzo 1974, n. 381 in materia di urbanistica ed opere pubbliche.
Inoltre, prevede che, al fine di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, dei beni culturali, il governo del territorio e il mantenimento e la ricostruzione del tessuto commerciale tradizionale, nonché la tutela della vivibilità dei centri storici, le Province autonome possono anche prevedere, senza discriminazione tra gli operatori e nel rispetto del principio di proporzionalità, aree interdette agli esercizi commerciali e limitazioni per l’esercizio del commercio nelle zone produttive.
Le Province, inoltre, in relazione alla specificità topografica montana del territorio e alle particolari tradizioni che ne rappresentano l’identità, potranno adottare misure di salvaguardia e riqualificazione delle attività commerciali, anche mediante piani di incentivazione purché si rispettino i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo in tema di aiuti di Stato.
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