L’Umbria aggiorna le modalità per il rilascio e l’invio dell’Attestato di Prestazione Energetica

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La Regione Umbria informa che dal 1 ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove Linee guida per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici (APE). Il tecnico per certificare deve quindi utilizzare il software di calcolo aggiornato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 e, ai sensi del punto 7.1.5 delle nuove Linee guida, trasmettere l’Attestato di Prestazione Energetica agli uffici regionali per poi consegnarlo al richiedente entro i 15 giorni successivi.

Attraverso la nuova Piattaforma regionale è possibile importare direttamente i file xml prodotti dal software di calcolo, consentendo così il caricamento automatico dei dati dell’APE.
La nuova funzionalità di importazione automatica dei dati prodotti dal software di calcolo può essere attivata premendo il pulsante rosso “Importa da file XML”.

Metodi di trasmissione degli APE
– Piattaforma APE regionale all’indirizzo
http://ape.regione.umbria.it
– Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
direzioneambiente.regione@postacert.umbria.it
indicando nell’oggetto della mail: “Servizio Energia: trasmissione APE” ed allegando, in formato .pdf, la documentazione sotto elencata.
Ciascuna e-mail deve contenere 1 solo APE.
– Raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Regione Umbria
Direzione Regionale Risorsa Umbria, Federalismo, Risorse Finanziarie e Strumentali
Servizio Energia, qualità dell’ambiente, rifiuti, attività estrattive
Palazzo Donini
Corso Vannucci, 96 – 06121 Perugia
La raccomandata può contenere 2 o più APE con relative lettere di trasmissione.

Che cosa deve essere trasmesso?
Se si utilizzano queste ultime modalità di trasmissione, l’invio deve includere la documentazione di seguito elencata:
Lettera di trasmissione
Copia dell’APE
Copia del libretto di impianto
Fotocopia documento di identità del tecnico
La lettera di trasmissione deve essere univoca per ciascun APE.

Quando redigere l’APE
Per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2;
Per gli annunci commerciali relativi ad offerte di vendita o di locazione di immobili che devono riportare l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare nonché la classe energetica corrispondente;
Nel caso di nuovo edificio, l’APE è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente;
Nel caso di edifici esistenti, l’APE, ove previsto, è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.

Inoltre è utile sapere che:
Nel contratti di compravendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato di prestazione energetica;
Copia dell’APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;
In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs n. 192/2005 si applica ai richiedenti in luogo di quella di nullità del contratto anteriormente prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato;
L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo dell’impianto termico. In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo;
La Regione Umbria attualmente applica la normativa nazionale in attesa di emanare una propria normativa in materia di certificazione energetica;
L’autodichiarazione del proprietario in classe G è stata abrogata con Decreto 22 novembre 2012, “Modifica del Decreto 26 giugno 2009, recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.

Redazione InSic

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