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Utilizzo di seghe circolari e mancata formazione del lavoratore

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Nella sentenza n.1021 del 13 gennaio 2016 della Cassazione disponibile nella nostra Banca Dati Sicuromnia si afferma la responsabilità dell’amministratore unico della società per la lesione personale grave all’operaio dipendente della predetta ditta, per una “subamputazione del 2° e 3° dito ed amputazione del 4° dito a livello della IFD mano sinistra”, in quanto il datore di lavoro per non aver messo a disposizione del lavoratore attrezzature adeguate e per non averlo adeguatamente formato sulle condizioni di utilizzo ed impiego della stessa.

Nella sentenza veniva impuntato al datore di lavoro di non aver messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura adeguata alle mansioni da svolgere, non fornendo loro un portapezzi o uno spingitoio da utilizzare quando il taglio residuo era di piccole dimensioni ovvero attrezzature al taglio millimetri ed obliquo dei listelli in legno determinando in tal modo un grave rischio per l’operatore.
Inoltre, non si era assicurato che il lavoratore, addetto all’utilizzo della sega circolare avesse avuto una adeguata formazione sulle condizioni di utilizzo ed impiego della stessa.

I giudici di merito senza dubbio avevano rilevato che l’amministratore unico della società, anche ove abbia conferito una valida delega a terzi in materia di sicurezza sul lavoro, resta comunque responsabile della formazione dei propri dipendenti, in questo caso del tutto omessa. E resta anche titolare dell’obbligo di vigilanza sul delegato al fine di verificare che questi adempia correttamente all’incarico, e -come si rileva nella sentenza – anche tale obbligo risultava inadempiuto dal ricorrente: egli stesso aveva ammesso di non aver frequentato i cantieri e di essersi disinteressato concretamente dell’andamento della società, come confermato anche dai dipendenti. Inoltre, si legge nelle conclusioni, anche fosse stata effettivamente rilasciata una valida delega in materia di sicurezza, vi sarebbe stato un sistematico inadempimento da parte del medesimo ricorrente che avrebbe avuto il dovere di rilevare e cui aveva l’obbligo di ovviare. Certamente è poi responsabilità del ricorrente-amministratore unico che aveva poteri di spesa, quella di avere dotato i dipendenti di una sega circolare del tutto inidonea ad eseguire tagli di precisione e in obliquo, così com’era necessario fare per predisporre le cornici delle porte. Quella sega, infatti, conferma la Corte, era predisposta per tagli diritti, a distanza costante ed era dotata di un battipezzo conformato per tale scopo, mentre per eseguire tagli trasversali l’operatore doveva trattenere il pezzo con la mano sinistra ‘a morsa’ e spingere in avanti il medesimo con la mano destra, con l’evidente rischio – poi realizzatosi – di porre le dita della mano sinistra sotto la lama in movimento.


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Redazione InSic

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