Sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.5/2019 Lucio Fattori e Alessandro Temponi (ingegneri e consulenti) approfondiscono sulla verifica sismica degli elementi non strutturali alla luce delle recenti NTC con focus su due aspetti di particolare interesse e rilevanza: le scaffalature metalliche e gli impianti antincendio.
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 hanno introdotto alcune novità in tema di verifica degli elementi non strutturali. Numerosi sono i casi in cui dopo un sisma i danni dovuti agli elementi non strutturali (arredi, scaffalature, impianti) sono stati più significativi di quelli agli elementi strutturali.
Sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.5/2019 Lucio Fattori e Alessandro Temponi (ingegneri e consulenti) analizzano quali aspetti devono essere presi in considerazione e quali interventi è possibile eseguire per ridurre il rischio per questa tipologia di elementi, con un focus su due aspetti di particolare interesse e rilevanza: le scaffalature metalliche e gli impianti antincendio.
Nell’articolo anche un rapido excursus sul tema della verifica sismica degli elementi non strutturali dal punto di vista tecnico.
Quando si parla di sicurezza sismica degli edifici produttivi spesso si considera solo lo “scheletro”, costituito dalla struttura, come se fosse un’entità autonoma. In realtà se si osservassero meglio gli edifici destinati ad attività produttive, artigianali o commerciali si scoprirebbe che sono profondamente integrati con il sistema impiantistico e tecnologico che l’azienda utilizza.
Apparecchi di sollevamento, sistemi di trasporto interni, tubazioni idrauliche ed elettriche, cablaggi di vario tipo, macchinari tecnologicamente avanzati e centri o linee di lavoro automatizzati: il valore economico di questi sistemi impiantistici e tecnici è spesso molto più elevato del valore dell’edificio!
La valutazione della sicurezza sismica di un’azienda dovrà quindi tener conto anche dei cosiddetti elementi non strutturali.
Per quanto riguarda le scaffalature, esse, spiegano gli autori, non sono da includersi nella definizione di “attrezzatura di lavoro” ai sensi dell’Art. 69 del D.Lgs. 81/08 a meno che non siano dotate di elementi in movimento, come chiarito dall’Interpello 16/2013 in cui la Commissione per gli Interpelli ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall’Art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di “macchine” ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010.
Quindi le scaffalature “non automatizzate” non sono da ritenersi attrezzature, ma possono rientrare nella categoria degli arredi, gestita a livello di sicurezza del Titolo II “Luoghi di lavoro” del D.Lgs. 81/08.
Quanto invece agli impianti rilevanti ai fini antincendio, secondo quanto riportato nel D.M. 07/08/2012 si hanno sostanzialmente due grandi famiglie di impianti: quelli potenziali fonte di pericolo (impianti di Energia elettrica, Scariche atmosferiche, Deposito e distribuzione gas combustibili, infiammabili, comburenti, Deposito e distribuzione solidi/liquidi combustibili, infiammabili, comburenti, Riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, ventilazione) e quelli di protezione (Estinzione e controllo incendi/esplosioni, Controllo fumo e calore, Rivelazione fumi, Segnalazione e allarme). Questa distinzione riveste interesse per le diverse problematiche che le due tipologie di installazione assumono in caso di evento sismico.
Riferimenti bibliografici:
Verifica sismica di elementi non strutturali. Metodi di calcolo e possibilità di miglioramento
Lucio Fattori e Alessandro Temponi (ingegneri e consulenti)
Ambiente&Sicurezza sul lavoro n.5/2019
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