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Acustica ambientale: quali i requisiti del tecnico competente?

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Un quesito presentato alla banca dati Sicuromnia riguarda i requisiti necessari per diventare tecnico competente, in materia di acustica ambientale. Quali sono i riferimenti normativi da tenere in considerazione?

Secondo l’Esperto

La figura del tecnico competente in materia di acustica ambientale trova la propria fonte nella “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, vale a dire nell’art. 2, commi 6, 7 e 8, della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modifiche.

L’art. 2 della predetta legge, dopo aver definito la funzione del visto tecnico (come “figura professionale idonea ad effettuare misurazioni, verificare l’ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico, svolgere le relative attività di controllo”), individua i requisiti richiesti per il conseguimento del relativo titolo, prevedendo che la attività in questione possa essere esercitata “previa presentazione di apposita domanda all’assessorato regionale, corredata da documentazione comprovante l’aver svolto attività in modo non occasionale nel campo dell’acustica ambientale da almeno quattro anni per i titolari di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico e per almeno due anni per i laureati o titolari di diploma universitario in materie ad indirizzo scientifico”.
Aggiunge la stessa norma che le attività in questione possano essere svolte anche da coloro che, in possesso di diploma di scuola media superiore, siano in servizio presso le strutture pubbliche territoriali ed ivi svolgano la propria attività nel campo dell’acustica ambientale, nonché da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di aver svolto, alla data di entrata in vigore della legge, per almeno cinque anni attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale.

Dal tenore letterale della normativa citata si desume dunque che il requisito comune a tutte le ipotesi considerate è “l’esperienza” nel campo dell’acustica ambientale, maturata attraverso lo svolgimento di attività non occasionale. Per quanto attiene alla dimostrazione della sua sussistenza il legislatore ha previsto un sistema di presunzioni, nel senso di ritenere che abbia essa sia comprovata in capo a colui che abbia esercitato attività non occasionale nel campo dell’acustica ambientale per un periodo di tempo di almeno 5 anni. Ove l’esercizio della nominata attività sia accompagnato dal possesso di titolo di studio in materia tecnica o scientifica di rango universitario o di scuola media superiore, è sufficiente che sia stata prestata rispettivamente per due anni o quattro anni.

Quesito a cura di Rocchina Staiano
Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo


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Redazione InSic

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