Caratteri dei tirocini
La legge regionale sui tirocini, che entrerà in vigore a partire dal 16 di settembre, modifica la legge regionale 17 del 2005 nella parte in cui norma i tirocini, pur confermandone l’impianto complessivo e attua le Linee guida adottate dal Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nell’Accordo siglato il 24 gennaio scorso.Previste tre tipologie di tirocini: una volta ad agevolare l’occupabilità dei giovani, la seconda tipologia si rivolge principalmente a disoccupati, persone in mobilità e inoccupati, mentre la terza riguarda i tirocini per le persone con disabilità, svantaggiate nonché richiedenti asilo e persone in percorsi di protezione sociale.
La nuova legge stabilisce poi la durata massima prevista per ciascuna delle tre tipologie di tirocinio, comprensiva di eventuali proroghe, che è di sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento, dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento e dodici mesi per i tirocini in favore di soggetti svantaggiati. Nel caso di soggetti con disabilità la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi, e sono inoltre previste condizioni di maggior favore per la durata e la ripetibilità del periodo per soggetti con disabilità, svantaggiati, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale.
Formazione anche di SSL per i tirocini
Tra le altre novità del progetto di legge c’è la qualificazione del percorso, il contrasto dei possibili utilizzi elusivi di questo strumento e l’obbligo di corrispondere al tirocinante una indennità mensile pari a 450 euro. La qualificazione del tirocinio viene promossa introducendo un progetto formativo individuale che attraverso un percorso personalizzato deve garantire gli obiettivi formativi del sistema regionale delle qualifiche, certificando gli esiti del percorso, inserendo un modulo formativo sulla salute e la sicurezza sul lavoro e affidando la promozione del tirocinio a soggetti qualificati che, attraverso un tutor, garantiscono la coerenza del percorso agli obiettivi formativi.Viene rafforzata la vigilanza sui tirocini, innanzitutto attraverso una più stretta connessione con il Ministero del lavoro e con gli uffici periferici del Ministero del lavoro. In caso di violazioni degli obblighi del soggetto promotore e/o ospitante sono previste l’immediata interruzione del tirocinio e il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi. E ancora, in caso di mancato od intempestivo invio della convenzione e del progetto formativo da parte del soggetto promotore la legge prevede sanzioni amministrative pecuniarie.
La legge esclude la possibilità di realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, nonché di impiegare il tirocinante in attività non coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso.
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