Impianti a fune: un decreto del MiT regola i requisiti del personale addetto

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In Gazzetta ufficiale (n.227 del 30-9-2014) è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dei Trasporti che annuncia l’emanazione del Decreto ministeriale 17 settembre 2014 n.288 sui “Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico”.

Gli impianti a fune
Il Ministero delle Infrastrutture ha ritirato, dopo aver riscontrato errori formali, il precedente decreto n. 281 del 8 agosto 2014 che già dettava i medesimi requisiti per capo servizio, macchinista, agente di stazione e vettura, che viene quindi sostituito con il DM 288/2014.
Il nuovo decreto fissa pertanto i requisiti e le modalità per l’abilitazione del personale operativo addetto all’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
Bl) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.

Il Personale operativo
Il Decreto chiarisce che sono preposti all’esercizio degli impianti a fune l’Esercente, il Direttore dell’Esercizio o il Responsabile dell’Esercizio (secondo quanto stabilito dal D.M. del 18.02.2011) ed il personale operativo, costituito da
1. capo servizio: idoneità acquisita previo esame e conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. competenti per territorio
2. macchinista (idoneità acquisita previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame , da parte del Direttore)
dell’ Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell’Esercizio
3. agente (idoneità acquisita previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame , da parte del Direttore).

Per quanto riguarda l’esercizio di impianti a fune, l’articolo 2 richiede la presenza di
1. capo servizio;
2. macchinista;
3. agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
4. un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all’intensità di traffico dell’impianto.
Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista; qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al capitolo 12 del Decreto R.D. 337 del 16/11/2012 ” Decreto Infrastruitture “) non è richiesta la presenza del relativo personale presso l’impianto. Il Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.

Caposervizio e mansioni del personale
Si legge nel decreto (art. 2) che il personale deve svolgere la mansioni “con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi” nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.

L’articolo 3 si concentra sul Capo Servizio, indicando i requisiti di età e capacità psico-fisiche, e all’articolo 4 si indicano i Documenti per il rilascio del patentino a Capo Servizio. Quanto all’accertamento dell’idoneità tecnica del Capo Servizio (art. 5), essa va accertata dall’ U.S.T.I.F territorialmente competente 8specificando i dettagli dell’esame), mentre all’Art. 6 si specifica l’estensione dell’idoneità e la successiva conferma dei requisiti fisici del Capo Servizio (art. 7), nonché la sospensione (art. 8)
L’articolo 10 contempla la possibilità di una pluralità di incarichi di Capo Servizio che può svolgere le mansioni per più impianti gestiti dalla stessa Società Esercente e per altri Esercenti, previo benestare congiunto dei rispettivi Esercenti e Direttori. Ma gli impianti devono essere raggiungibili dal Capo Servizio entro un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti di percorrenza fra gli impianti più distanti. Nel caso di impianto isolato, il Capo Servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente U.S.T.I.F..
Infine, l’articolo 12 richiede in caso di sostituti di Capi Servizio, Macchinisti e agenti, l’elenco comprenda un numero sufficiente di sostituti abilitati per la stessa categoria di impianti per assicurare il servizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie ed infortuni.

Riferimenti normativi
COMUNICATO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).
(GU Serie Generale n.227 del 30-9-2014)

DECRETO 17 settembre 2014 n.288
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico

Redazione InSic

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