Si viene così a configurare un concept di sviluppo nuovo, caratterizzato da una combinazione di nuove tecnologie di automazione, informazione e connessione, che si pongono sullo sfondo di un modello di produzione e distribuzione sempre più smart.
Il fenomeno dell'”Industria 4.0″ e della digitalizzazione dell’impresa comprende, però, anche uno scenario che va oltre alla semplice evoluzione tecnologica, e che, secondo il Comitato economico e sociale europeo, comporterà cambiamenti radicali in moltissimi settori.
Vediamo allora quale è l’attuale orientamento della giurisprudenza in merito all’adeguamento all’innovazione e, al tempo stesso alla tutela del lavoro.
In questo articolo:
• L’adeguamento all’innovazione nel Codice Civile
• Orientamenti giurisprudenziali: tendere alla massima sicurezza tecnologica è possibile?
• Lo “stato dell’arte” e le tecnologie effettivamente realizzabili
• Approfondisci sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul lavoro
Nell'articolo
L’adeguamento all’innovazione nel Codice Civile
In tema di applicazione di nuove tecnologie all’interno dell’ambiente di lavoro, l’orientamento giurisprudenziale continua ad essere costante e consolidato: obbligo del datore di lavoro è quello di adeguarsi all’innovazione offrendo al lavoratore misure idonee in grado di favorire il fine della protezione della salute e dell’integrità fisica.Lo stesso art. 2087 cod. civ., che prevede che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, ha introdotto il principio fondamentale del sistema preventivo, ovvero quello della “massima sicurezza tecnologicamente fattibile”.
L’articolo del codice civile predetto, considerato norma di chiusura, pone a carico del datore di lavoro l’obbligo di adozione di qualsivoglia misura che si renda necessaria, data la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, a garantire la tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
Orientamenti giurisprudenziali: tendere alla massima sicurezza tecnologica è possibile?
Sul tema è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016, che ha chiarito definitivamente il rapporto tra il principio di “massima sicurezza tecnologicamente fattibile” sul lavoro ed il sempre più attuale fenomeno dell’innovazione tecnologica.In particolare, la sentenza richiama il precedente n. 41944 del 19 ottobre 2006, che afferma l’obbligo del datore di lavoro di adottare, quando il bene giuridico da tutelare sia l’integrità fisica del lavoratore, gli strumenti tecnologici più idonei a garantire un elevato grado di sicurezza.
Alla luce di quanto sopra, occorre domandarsi se la massima sicurezza tecnologica sia sempre e comunque esigibile dal datore di lavoro e con quale tempistica.
Su questo punto la Suprema Corte si sofferma, affermando l’impossibilità di pretendere che il datore adotti immediatamente qualsivoglia innovazione, dovendosi comunque procedere ad una valutazione comparata dei tempi di adozione, dei costi e delle modalità.
Lo “stato dell’arte” e le tecnologie effettivamente realizzabili
La garanzia che il datore di lavoro deve prestare al lavoratore, dunque, è profondamente connessa con il concetto di “stato dell’arte”: ci si riferisce a quell’obbligo esistente in capo al datore di lavoro di applicare le nuove modalità tecnologiche di prevenzione, di protezione, di salute e di sicurezza che siano effettivamente realizzabili.Non a caso, la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n. 3616 del 27 gennaio 2016 rapporta lo stato dell’arte con il tempo trascorso dall’adozione diffusa di quella determinata innovazione tecnologica. Esso, dunque, viene posto alla base dell’obbligo del datore di lavoro di aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza adottabili all’interno del contesto lavorativo.
Si nota, quindi, come l’elemento della diffusione dell’innovazione stessa, all’interno del mercato, assuma il connotato di criterio principe.
Perciò, nonostante l’onere del datore di lavoro consista nell’adozione dei più moderni strumenti in grado di garantire la sicurezza del lavoratore, non si può tuttavia pretendere che l’imprenditore compia una tempestiva sostituzione delle tecnologie adoperate, purché siano comunque idonee a garantire un elevato livello di sicurezza, in favore di quelle recentemente individuate dalla ricerca e dallo sviluppo.
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