Interpello 2/2015: requisiti del formatore, un quesito dell’Ordine degli Ingegneri

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Con l’Interpello n.2/2015 la Commissione Interpelli risponde ad un quesito sull’integrazione della formazione per un ingegnere che voglia svolgere il ruolo di docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro


Il Quesito
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede in particolare al Ministero del lavoro se “l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” può “svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato”.

Secondo la Commissione Interpelli
L’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi dì formazione per datore di lavoro che svolga i compiti dì Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 Marzo 2013, per ciascuna delle citate aree tematiche per la quale voglia svolgere le attività di docenza.
il decreto 6 Marzo 2013, ricorda la Commissione Interpelli impone a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013.
Pertanto, chi intende svolgere corsi di formazione in tutte le aree del decreto 6/3/2013, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in relazione a ognuna delle tre aree.

Riferimenti normativi:
Interpello n.2/2015, del 24/06/2015
Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesita relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Allegati

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Redazione InSic

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