Requisiti per l’Accreditamento dei soggetti formatori

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Un recente Quesito pervenuto alla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro ha riguardato il datore di lavoro di un’azienda utilizzatrice di attrezzature per le quali è prevista l’abilitazione: costui può erogare ai propri lavoratori la formazione di cui all’Accordo Conferenza Stato-Regioni 53/12 (e deroga all’intesa del 2008) senza essere accreditato?
Dove deve accreditarsi un’azienda a rete avente sede legale nella Regione Lazio e unità produttive dislocate su tutto il territorio nazionale?
Risponde il Dott. Alessio Scarcella, Magistrato, Consigliere della Corte Suprema di Cassazione e Docente presso le Scuole di Specializzazione per le professioni legali delle Università di Firenze e Siena


Secondo L’Esperto
In applicazione di quanto previsto dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008 e del relativo Accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni in data 22.2.2012, ciascuna Amministrazione regionale ha adottato le Direttive tecniche per l’accreditamento delle Aziende e degli Enti che hanno intenzione di realizzare attività formativa in questa materia.
Sono così tenuti all’accreditamento i soggetti formatori che intendono gestire ed erogare percorsi di formazione e aggiornamento per gli operatori addetti all’utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione. I soggetti che possono richiedere l’accreditamento sono:
a) le aziende produttrici, distributrici noleggiatrici delle attrezzature elencate;
b) limitatamente al proprio personale, le aziende utilizzatrici delle attrezzature elencate;
c) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore dell’Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature elencate qui sopra;
d) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue, quindi, che il datore di lavoro di un’azienda utilizzatrice di attrezzature per le quali è prevista l’abilitazione, non può erogare ai propri lavoratori la formazione di cui all’Acc. CSR 53/12 (e deroga all’intesa del 2008) senza essere accreditato.

Quanto, poi, al secondo quesito, nella Regione Lazio destinatari della procedura di accreditamento sono i soggetti pubblici o privati che, indipendentemente dalla propria natura giuridica, abbiano tra i propri scopi e fini istituzionali, espressamente dichiarati, l’attività di formazione e/o di orientamento, che dispongano di almeno una sede operativa localizzata nella Regione Lazio e che intendano organizzare ed erogare attività di formazione e/o di orientamento finanziate con risorse pubbliche e/o autorizzate ai sensi del Titolo V della legge regionale 23/92.
Va qui ricordato che riguardo ai soggetti autorizzati dalla Regione Lazio, si sottolinea che i corsi possono essere erogati anche da soggetti accreditati ai sensi della D.G.R. del 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i., nel settore della sicurezza aziendale, previa autorizzazione rilasciata ai sensi del Titolo V della legge regionale 25 febbraio 1992, n. 23. Tali soggetti devono dimostrare, inoltre, di possedere esperienza, almeno triennale, di tipo professionale nell’ambito della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
I corsi devono essere tenuti da docenti in grado di dimostrare il possesso di una esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per maggiori informazioni, anche per quanto concerne l’estensione territoriale dell’accreditamento rilasciata all’azienda avente sede legale nella Regione Lazio, occorre rifarsi alla Deliberazione della Giunta Regionale del 13 luglio 2012 della Regione Lazio nonché, per contatti, ai seguenti recapiti telefonici: 06/5156 3300 – 06/5156 3301 (Email: accreditamento@lazioservice.com).

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Redazione InSic

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