Albo gestori

Responsabile Tecnico: compiti e funzioni in Delibera n.1/2019

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Con Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019 del Comitato Nazionale Gestori vengono date alcune indicazioni su compiti e funzioni del Responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti. Dopo una trattazione generale sui compiti del Responsabile anche nel caso in cui ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, si dettagliano i compiti per i responsabili delle diverse Categorie dell’Albo gestori rifiuti, dal trasporto, all’intermediazione, dalla raccolta alle bonifiche.

Compiti generici del Responsabile
Nell’art.1 la Delibera n.1/2019 ricorda i compiti del Responsabile:
• coordinare l’attività degli addetti dell’impresa;
• definire, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
• vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
• verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
• fornire adeguata formazione e informazione sullo svolgimento delle attività di cui alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.
In art.7 della Delibera n.1/2019 si ricorda che il Responsabile tecnico che ricopra contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve comunicare ad ogni impresa che si avvale dei suoi servizi, tutti gli altri incarichi contestualmente svolti utilizzando un modello allegato alla Delibera dove specifici che l’attività da espletare sia compatibile con le altre attività svolte. Tale Dichiarazione va presa in conoscenza e accettazione dal legale rappresentante dell’impresa a pena di improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione per modifica del Responsabile tecnico, alla Sezione competente.

Il Responsabile tecnico per il trasporto rifiuti
L’articolo 2 definisce anche i compiti del Responsabile tecnico per le Categorie 1, 4, 5 e 6 (Trasporto dei rifiuti): in particolare, dal lungo elenco individuato in delibera segnaliamo la redazione e sottoscrizione dell’attestazione sulla idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, il controllo sulla permanenza delle caratteristiche dei mezzi risultanti nell’attestazione, e il rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto ivi precisate, in relazione alle diverse tipologie di rifiuti. Questo Responsabile definisce anche specifiche procedure per controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato nel provvedimento d’iscrizione all’Albo, verifica il rispetto della normativa applicabile da parte dei conducenti; gli viene anche richiesto un esame visivo sulla rispondenza dei rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/ detentore. Deve poi eseguire correttamente, ove previsto, le operazioni di carico, scarico e trasbordo dei rifiuti, garantire la sicurezza del carico durante il trasporto e la presenza dei documenti e delle attrezzature di sicurezza.
Svolge anche compiti di formazione e informazione ai conducenti e redige linee guida sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti, ma anche di garantire adeguata formazione sulla corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna i rifiuti e sulla documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Responsabile tecnico per la Gestione dei centri di raccolta e Intermediazione
In articolo 3 della Delibera n.1/2019 si dettagliano i compiti del Responsabile tecnico per la Gestione dei centri di raccolta fra i quali compare l’attestazione e garanzia della formazione del personale addetto ai centri di raccolta (secondo Delibera n.2/2009) e la verifica del rispetto della normativa di sicurezza (di cui al D.Lgs. n.81/08).
Nell’articolo 4 della Delibera n.1/2019 si fa riferimento al Responsabile per la Categoria 8 (Intermediazione e commercio dei rifiuti senza loro detenzione): anche qui si parla di adeguata formazione agli addetti dell’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e sulla documentazione di accompagnamento, e la verifica della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.

Responsabile tecnico per il Responsabile Bonifica siti
Quanto al Responsabile per la Categoria 9 (Bonifica di siti) i compiti sono più variegati: ai sensi dell’art. 5 il Responsabile è tenuto a produrre insieme al Legale Rappresentante, una Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le tipologie e il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa e lo stato di conservazione delle stesse (si veda la Delibera n.2/2005), o una relazione a firma congiunta con il Legale Rappresentante, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica. Deve poi verificare il mantenimento nel tempo dell’idoneità di quelle attrezzature e che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.
Anche il Responsabile tecnico delle imprese che effettuano la bonifica di beni contenenti amianto è tenuto a redigere la Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio su tipologie e valore di acquisto delle attrezzature e verificarne il mantenimento, oltre a garantire che l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore.

Riferimenti normativi:
Delibera n. 1 del 23 gennaio 2019
Prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile tecnico ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014.

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Redazione InSic

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