Con Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 il Comitato Gestori apporta una nuova modifica alla disciplina relativa alla idoneità tecnica del responsabile tecnico dei rifiuti, retta dalla storica Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017.
Quest’ultima modifica riguarda i casi in cui può dispensarsi il responsabile dalle verifiche di idoneità e di aggiornamento. Le nuove regole entrano in vigore dal 1° aprile 2025 .
Di seguito, vediamo
- cosa dispone la Deliberazione n.6/2017 sui requisiti di questa figura del responsabile tecnico ed i suoi requisiti per ricoprire l’incarico
- e le modifiche apposte a questa regolamentazione dal Comitato Gestori ambientali.
Nell'articolo
Idoneità del Responsabile Tecnico
cosa prevede la Deliberazione 6/2017
Il Comitato gestori ambientali ha regolamentato la figura del Responsabile tecnico dei rifiuti in due Deliberazioni:
- la Deliberazione n.6/2017 del 30 maggio 2017 che detta i Requisiti del responsabile tecnico (in vigore il 16 ottobre 2017).
- la Deliberazione n.7/2017 del 30 maggio 2017 che detta i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i Responsabili tecnici – vedi la nostra analisi su InSic.
L’atto regola i requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A” alla Deliberazione stessa.
Ai fini dell’iscrizione prevista per i diversi settori di attività, l’esperienza richiesta al responsabile tecnico (art. 1) consiste nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei casi indicati dall’art. 1.
Le verifiche di idoneità per il Responsabile tecnico
All’Art. 2 si indica che le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C” mentre i quiz oggetto delle verifiche vengono approvati dal Comitato nazionale, pubblicati sul sito dell’Albo nazionale gestori e periodicamente aggiornati.
L’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa. In caso di mancato superamento, può sostenersi nuova modifica a sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo.
Viene dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che abbia ricoperto e ricopra contemporaneamente anche il ruolo di responsabile tecnico e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno venti anni.
Il periodo transitorio di cinque anni
Infine, in via transitoria, l’Art. 3 indica che il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della Delibera può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dall’entrata in vigore dalla Delibera (che entra in vigore il 16 ottobre 2017, quando entra in vigore la disciplina degli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n.120.)
Dalla data di entrata in vigore della deliberazione sono abrogate: la deliberazione n. 3 del 16 luglio 1999, l’allegato “I7” alla deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001, l’allegato “C” alla deliberazione n. 1 del 30 marzo 2004, l’articolo 2, commi 1 e 4, della deliberazione n. 1 dell’I 1 maggio 2005, la deliberazione n. 3 del 20 settembre 2005 e l’articolo 2 della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010.
Verifiche Responsabile Tecnico
Tutte le modifiche alla Deliberazione 6/2017
In questa sezione riportiamo tutti gli atti di modifica intervenuti sulla Deliberazione 6/2017 in ordine cronologico dal più recente al più vecchio.
La disciplina della Idoneità tecnica dei rifiuti della Deliberazione 6/2017 è stata modificata da:
- Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 – Dispense dalle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico
- Delibera n. 4 del 26 luglio 2023 – Dispense dalle verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico: “Modifiche e integrazioni alle deliberazioni n. 6 del 30 maggio 2017 così come modificata dalla Deliberazione n. 7 del 16 novembre 2022” – Pubblicata il 01/08/2023 –
- Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 – modifica art.5 (introdotti comma 2-bis e 2-ter e riscritto il comma 2);
- Circolare n.9 del 21 novembre 2022 – chiarimenti su dispense, affiancamento e verifiche di idoneità del responsabile tecnico.
Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025
Dispense dall’idoneità tecnica – novità dal 1° aprile 2025
Con Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 il Comitato Gestori modifica e regole sulle dispense dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico. L’articolo 13 del Regolamento Gestori ambientali (DM 120) prevede per il responsabile tecnico dei rifiuti una formazione quinquennale ed una verifica iniziale seguita da verifiche di aggiornamento.
Possibile dispensare il Responsabile dalla verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento: lo prevede
- l’articolo 2, comma 5 della deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017;
- ed il Codice Ambiente all’art.212 che esonera il legale rappresentante dell’impresa da queste verifiche “e solo per l’impresa medesima, a condizione che abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi”.
Alla luce delle due normative il Comitato chiarisce che
- il legale rappresentante dell’impresa (iscritta all’Albo Gestori) è dispensato dalle verifiche di idoneità (previste all’art.13 del Dl 120/2014) se al momento della domanda ha ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio di rifiuti, bonifica di siti e bonifica di beni contenenti amianto).
- Spetta alla Sezione regionale/provinciale dell’Albo la verifica sul requisito sulla base dei dati presenti nel Registro delle Imprese tenuto dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Per dispensarsi dalle verifiche il legale rappresentante-responsabile tecnico deve presentare domanda di dispensa usando l’Allegato E, mentre la Sezione provinciale rilascia la dispensa usando il modello di cui in Allegato F (o diniego con Allegato G).
La Delibera 1/2025 apporta modifica alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017
- agli allegati A, B, C, D , sostituiti con gli Allegati E, F, G della Deliberazione 1/2025
- all’Allegato A, modificando la dicitura in legenda
“aa=anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto rifiuti urbani, rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi” con
“aa= anni di esperienza maturata nello specifico settore del trasporto di rifiuti”.
Con questa modifica si uniforma la dispensa a tutte le tipologie di trasporto.
Le nuove disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2025.
Delibera 4/2023
Dispense verifiche di idoneità per il legale rappresentante
(Agg. Agosto 2023)
Con Delibera 4/2023, pubblicata il 1° agosto 2023, si apporta
- una sostituzione dell’art.2 comma 5, ovvero il riferimento alle dispense dalle verifiche di idoneità per il legale rappresentante che sia anche responsabile tecnico negli ultimi 5 anni o dal momento dell’iscrizione per almeno 16 anni.
La ragione della correzione (in neretto sotto) riguarda alcuni casi nei quali diverse brevi interruzioni hanno determinato di fatto l’esclusione dall’ottenimento della dispensa per alcuni legali rappresentanti
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente e ininterrottamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbia ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.”
- la delibera aggiorna anche la modulistica relativa alla domanda di dispensa dalle verifiche per responsabile tecnico rappresentata dagli allegati A, B, C e D della Deliberazione 7/2016.
Vedi sotto gli allegati
Delibera 7/2022
Dispense verifiche di idoneità per il legale rappresentante
(Agg. Dicembre)
Con Delibera n. 7 del 16 novembre 2022 del Comitato Gestori si apportano modifiche alla Deliberazione 6/2017 sui requisiti del responsabile tecnico e, in particolare sulla dispensa dalle verifiche d’idoneità.
La sentenza origina dalla Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02/07/2022 che ha rilevato una lettura contraddittoria delle disposizioni relative al rilascio della dispensa dalle verifiche d’idoneità, e ne ha determinato l’esigenza di ridefinizione dei criteri medesimi
Le modifiche riguardano i seguenti argomenti
Delibera 7/2022 modifica tempistica delle Dispense
(art.5 della Delibera 6/2017)
In base alla modifica introdotta dalla Delibera n. 7 del 16 novembre 2022
- Sostituito e riscritto il comma 2 dell’art. 5 che regola le dispense dalle verifiche da responsabile tecnico
“È dispensato dalle verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché nei venti anni precedenti abbia continuatamente ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione.”;
- Viene poi aggiunto un nuovo comma (5-bis) che regola la dispensa per il legale rappresentante di impresa ed i casi di cessazione che comportano la perdita del requisito di responsabile tecnico (ed il suo eventuale recupero)
“Il soggetto dispensato dalle verifiche può svolgere attività di responsabile tecnico solo per l’impresa da lui rappresentata. La cessazione, per qualunque motivo, nel ruolo di legale rappresentante dell’impresa comporta anche la decadenza dalla dispensa e il venir meno del requisito di responsabile tecnico. La prosecuzione nel ruolo di responsabile tecnico è subordinata al superamento della verifica di aggiornamento dell’idoneità di cui all’art. 2, comma 4 della presente deliberazione entro un anno dalla perdita della qualità di legale rappresentante; oltre detto termine il soggetto deve superare la verifica iniziale.”;
- Viene poi aggiunto il comma 5-ter che regola le modalità di presentazione delle domande di dispensa dalle verifiche come responsabile tecnico
“Il legale rappresentante presenta domanda di dispensa dalle verifiche mediante il modello di cui all’allegato A, corredato da dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà di cui all’allegato B.”; la Sezione regionale/provinciale dell’Albo rilascia il provvedimento di dispensa dalle verifiche di idoneità di cui all’allegato C ovvero il provvedimento di diniego di cui all’allegato D.
Delibera 7/2022: modifica alla Delibera 4/2019 procedure di verifica dell’idoneità tecnica
Una ulteriore modifica riguarda le procedure di verifica dell’idoneità tecnica e la possibilità per il candidato di partecipare a più moduli: modifica all’art.2 della Delibera 4/2019.
[Leggi l’approfondimento dedicato alla Delibera 4/2019 ed ai suoi aggiornamenti!]
Circolare Albo Gestori n.9/2022
Responsabile tecnico: quesiti, interpretazioni della Determina n.6/2017 (Agg. Novembre 2022)
Il Comitato Gestori con Circolare n.9 del 21 novembre 2022 chiarisce sull’applicazione della Deliberazione n.6/2017 chiarendo alcuni aspetti legati alla figura del responsabile tecnico.
Verifiche d’idoneità del responsabile tecnico: chi ne è dispensato?
Il primo quesito a cui risponde il Comitato gestori riguarda chi è dispensato dalle verifiche di idoneità tecnica previste per il rappresentate d’impresa.
Secondo il Comitato è dispensato dalle verifiche di idoneità, iniziale e di aggiornamento, per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico il legale rappresentante d’impresa, e solo per l’impresa dallo stesso rappresentata.
Tuttavia, il legale rappresentante, al momento della domanda di dispensa, deve:
- Essere responsabile tecnico;
- Aver mantenuto negli ultimi cinque anni entrambi gli incarichi contemporaneamente,
- nei venti anni precedenti deve aver ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti urbani; trasporto dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; intermediazione e commercio di rifiuti; bonifica di siti; bonifica di beni contenenti amianto).
Invio della Domanda di dispensa dalle verifiche di idoneità tecniche: quando e come presentarle
Il secondo quesito riguarda l’invio delle domande relative alla dispensa dalle verifiche:
- quelle presentate alla data di entrata in vigore della Deliberazione n. 7/2022, sono istruite e deliberate in base alla normativa previgente, spiega il Comitato gestori ambientali “purché in possesso dei requisiti previsti”;
- quelle presentate in base alle nuove disposizioni, e nell’attesa dell’utilizzo delle procedure telematiche vanno inviate per mezzo PEC alla Sezione regionale dove ha sede l’impresa di cui si ha legale rappresentanza;
Il Comitato chiarisce che la l’impresa è tenuta a dare comunicazione alla Sezione Regionale della perdita dei requisiti per la dispensa dalle verifiche entro il termine di 30 giorni consecutivi dal suo verificarsi.
Affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) della Deliberazione 6/2017
Il terzo interrogativo a cui fornisce risposta il Comitato riguarda il computo dell’esperienza maturata dai coloro che svolgono affiancamento al responsabile tecnico (come previsto all’art.1 comma 2 lettera D della Deliberazione 6/2017).
- Il computo vige dalla data di comunicazione dell’inizio del periodo di affiancamento
- il computo va comunicato alla Sezione regionale in via preventiva: secondo il Comitato non può ricomprendere periodi antecedenti la comunicazione stessa.
- l’esperienza acquisita mediante affiancamento è valida per la categoria di iscrizione dell’impresa indipendentemente dalla classe d’iscrizione
Affiancamento al responsabile tecnico: cosa succede in caso di variazione del responsabile?
Il Comitato ricorda che in caso di variazione del responsabile tecnico o del legale rappresentante firmatari della comunicazione di affiancamento, l’impresa, entro 30 giorni, deve darne comunicazione alla Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello di cui all’allegato “B” alla delibera 6/2017 così che si ci possa esprimere sul seguito dell’affiancamento. Decorso inutilmente questo termine l’attività di affiancamento è sospesa ma resta valido il periodo maturato.
Affiancamento del responsabile tecnico: come dimostrarla ai fini dell’assunzione?
Secondo il Comitato, ai fini dell’assunzione dell’incarico di responsabile tecnico il dipendente che ha concluso il periodo di affiancamento deve dimostrare di possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla delibera, con particolare riferimento ai requisiti previsti per l’iscrizione nelle categorie 9 e 10;
Cosa si intende per “dipendente” che voglia diventare responsabile tecnico?
Per “dipendente” si intende il dipendente dell’impresa nelle forme previste dalla normativa vigente in materia o come specificato nelle note dell’allegato “A” alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.
Accesso alle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico
Un ulteriore quesito riguarda poi i titoli di accesso alle verifiche per l’idoneità del responsabile tecnico: il Comitato esclude dall’obbligo di possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado per essere ammesso alle verifiche relative al modulo corrispondente l’attività risultante alla data del 16 ottobre 2017:
- trasporto rifiuti;
- intermediazione e commercio di rifiuti;
- bonifica di siti;
- bonifica di beni contenenti amianto
anche nel caso di verifica iniziale per il passaggio ad una classe superiore della medesima categoria d’iscrizione.
Idoneità del responsabile tecnico
Infine il Comitato gestori risponde a due interrogativi che riguardano la conservazione della qualifica di responsabile tecnico.
Da quando si conserva la propria idoneità da responsabile tecnico?
I responsabili tecnici conservano l’idoneità per la categoria e classe di iscrizione risultanti alla data del 16 ottobre 2017 o oggetto delle domande presentate entro tale data, a prescindere dalle variazioni che intervengono nell’iscrizione dell’impresa o dalle eventuali interruzioni o variazioni nello svolgimento dell’incarico fino alla data del 16/10/2023 termine del periodo transitorio;
Idoneità da responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi: vale per la categoria 4 (rifiuti non pericolosi?
Il Comitato risponde di sì! Se un responsabile tecnico alla data dell’entrata in vigore della delibera n.6/2017 ricopre il ruolo di responsabile tecnico per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5), può ricoprire, in regime transitorio, lo stesso ruolo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
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