La responsabilità penale del DL in caso di infezione da Covid 19 di un lavoratore

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Su InSic Paolo Gentile (Ergonomo e RSPP) riprende le fila di una riflessione condotta sulla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro (n.6-7/2020) in materia di obbligo di aggiornamento del DVR a seguito dell’emergenza pandemica da Covid-19, argomento che ha diviso la comunità scientifica.
Le stesse divisioni sono sorte su un altro argomento strettamente connesso all’obbligo di aggiornamento del DVR, ovvero la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di infezione di loro dipendenti.
Ed è da qui che Gentile trae nuove conclusioni nell’articolo in allegato.

L’analisi di gentile parte dalla circolare INAIL n. 13 del 3 aprile: indica che le infezioni da nuovo Coronavirus avvenute nell’ambiente di lavoro o a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro. “Immediatamente – rivela Gentile, è partita la preoccupazione dei datori di lavoro di essere ritenuti civilmente e penalmente responsabili di eventuali contagi che possano interessare i propri lavoratori”. Una posizione rettificata da un comunicato stampa che non risolve il tema della responsabilità del datore di lavoro, “e contiene un implicito errore di comunicazione, fa presupporre ad una larga parte di imprenditori e di opinione pubblica, non dotata delle adeguate conoscenze tecniche e giuridiche, che sia esclusa la responsabilità del datore di lavoro”.

Nell’articolo si cita poi il ragionamento sviluppato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Brescia, che seguendo la logica della precauzione, ha ritenuto che nei luoghi di lavoro dove il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, “occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione, misure contenute nei DPCM e nei protocolli condivisi, da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ed in collaborazione con il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.
L’autore riporta la corrispondenza tra le misure di contenimento previste nei protocolli condivisi (che darebbero luogo a sanzioni amministrative) e i precetti contenuti nel D.Lgs.81/08 (che danno luogo a sanzioni penali) identificati dalla Procura

Infine, Gentile per tutte quelle attività che non espongono deliberatamente il personale al rischio biologico, ricorda la necessità di documentare l’avvenuta valutazione mediante un documento (un piano di intervento o una procedura emergenziale, ispirandosi ai principi di massima precauzione come richiede, oltre al D.Lgs. 81/08 anche l’art. 2087 del codice civile) da redigere in collaborazione con il proprio Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, sentito il RLS, da allegare al DVR e nel quale prendere atto del rischio pandemico così come indicato dalle autorità sanitarie e regolamentare le attività all’interno dell’azienda nel rispetto delle indicazioni dettate dai DPCM e dalle autorità sanitarie assicurando al personale anche adeguati DPI.

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Redazione InSic

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