Ancora più tutela per gli operatori sanitari: con il DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 che contiene le misure per imprese e famiglie, si inaspriscono le pene per coloro che compiono atti di violenza contro i professionisti della sanità attraverso una modifica diretta all’art. 583-quater del Codice Penale, che regola i casi di violenze su operatori sanitari, pubblici ufficiali in servizio.
Nell’articolo seguiamo i provvedimenti emanati a tutela degli operatori sanitari a partire dalla LEGGE 14 agosto 2020, n. 113: le sanzioni introdotte per coloro che usano atti di violenza contro i professionisti della sanità e le misure di prevenzione e contrasto alla violenza sui luoghi di lavoro sanitari previste e le ultime news sull’argomento e le sue evoluzioni normative.
Sull’argomento segnaliamo:
- l’articolo di approfondimento con una buona pratica gestionale, dalla rivista Ambiente&Sicurezza sul Lavoro: “Il Sistema di gestione degli atti di violenza a danno del personale: dall’analisi del fenomeno alla creazione del DVR specifico” (Settembre-Ottobre 2022)
- l’ampio dossier della Camera che ha fatto luce sui suoi contenuti.
Nell'articolo
Professionisti sanitari: cosa si rischia chi causa lesioni o minacce? Legge 113/2020
Sul profilo penale, la Legge 113/2020 interveniva sull’art. 583-quater c.p. per aggravare le pene (per le lesioni gravi, reclusione da 4 a 10 anni, e per le lesioni gravissime, reclusione da 8 a 16 anni)
- a chiunque cagioni lesioni gravi o gravissime procurate in danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
- ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell’esercizio o a causa di tali attività.
Il testo inserisce, tra le circostanze aggravanti comuni del reato – che comportano un aumento di pena fino a un terzo – l’avere agito, nei delitti commessi con violenza e minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie o socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni ovvero in danno di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso, nell’esercizio o a causa di tali attività (art. 5).
Nel testo si stabilisce anche che i reati di percosse (art. 581 c.p.) e lesioni (art. 582 c.p.) siano procedibili d’ufficio quando ricorre la nuova aggravante (art. 6).
Protocolli operativi anti-violenza e aggressione
La Legge 113/2020 impone alle strutture sanitarie di prevedere nei propri piani per la sicurezza misure volte ad inserire specifici protocolli operativi con le forze di polizia (per prevenire episodi di aggressione e di violenza) al fine di garantire interventi tempestivi (art. 7) e fissa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive, ovvero moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nonché nei confronti di chiunque svolga attività di cura, assistenza sanitaria o di soccorso presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche o private (art. 9).
Decreto 34/2023
aumento di pene per chi causa violenza sugli operatori sanitari
Nel 2023 il DECRETO-LEGGE 30 marzo 2023, n. 34 inasprisce le pene con una nuova modifica all’articolo 583-quater del codice penale:
- il titolo del reato elimina la distinzione fra lesione “grave” e “gravissimo” ai danni del pubblico ufficiale/operatore sanitario
- Modifica il secondo comma e assegna per le lesioni ad operatori sanitari o a chi svolge attività ausiliaria
- la reclusione da due a cinque anni per le lesioni grave
- la reclusione da 4 a 10 anni per la lesione gravissima
Quindi, alla luce della modifica ultima il testo del reato di cui all’art. 583-quater è così definito:
Art. 583-quater.
(Lesioni personaligravi o gravissimea un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (( , nonche’ a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita’ ausiliarie ad essa funzionali)) ).Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.
((Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi ogravissime cagionate a personale esercente una professione sanitariao socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del
servizio, nonche’ a chiunque svolga attivita’ ausiliarie di cura,assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di detteprofessioni, nell’esercizio o a causa di tali attivita’)).2. Nell’ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene dì cui al comma primo.
La Legge 113/2020 a tutela degli operatori sanitari
La LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, è in vigore dal 24 settembre 2020.
- La Legge aumenta le pene in caso di lesioni agli operatori sanitari,
- richiede l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul fenomeno, approvato con DECRETO 13 gennaio 2022 (vedi il nostro aggiornamento sull’Osservatorio anti-violenza per operatori sanitari) e sui dati del fenomeno.
- e fissa con DECRETO 27 gennaio 2022, la Giornata Nazionale di educazione e prevenzione dei fenomeni di violenza il 12 marzo di ogni anno.
LEGGE 14 agosto 2020, n. 113: sintesi degli articoli
Il Decreto istituisce un
• Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie presso il Ministero della salute (ne definisce compiti e funzioni – art.2) e
• una Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari (art.8), il 12 marzo di ogni anno.
• Richiede al ministero della Salute di promuovere iniziative di informazione sull’importanza del rispetto del lavoro del personale utilizzando le risorse disponibili per la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale (art.3) ma soprattutto
• (art. 4-6 ) stabilisce un aumento della sanzioni penali in caso di violenza o aggressione al professionista sanitario, modificando l’articolo 583-quater del codice penale e l’art. 61 e in materia di procedibilità (artt. 581 e 582).
• L’art. 7 richiede alle strutture di prevedere nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento a tutela degli operatori .
• Infine, (art.8) introduce una sanzione amministrativa: il pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000 per chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti del professionista sanitario.
Legge 113/2020 – Violenza sugli operatori sanitari: la Giornata Nazionale per la prevenzione il 12 marzo di ogni anno
Firmato il 28 gennaio 2022 il decreto che indice la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, il 12 marzo di ogni anno.
Alle Amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, spetta, in occasione della giornata, organizzare iniziative di comunicazione per promuovere una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità.
Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti per le professioni sanitarie e socio-sanitarie – cosa fa? istituzione
Fra le novità spicca l’istituzione, presso il Ministero della salute, di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, composto per metà da donne, per monitorare (art. 2):
• gli episodi di violenza commessi nell’esercizio delle funzioni;
• gli eventi sentinella che possano dar luogo ai suddetti fatti;
• l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalla disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche promuovendo l’utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
• la promozione di studi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti; la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza;
• corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e gestione di situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti
• Sarà anche fissata una data per la “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari”.
Violenze contro il personale sanitario: come prevenire il fenomeno?
Articolo tratto dalla rivista Ambiente & Sicurezza sul Lavoro
settembre/ottobre 2022
Il Servizio Prevenzione e Protezione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi ha attivato, sin dal 2016, un percorso mirato alla gestione del rischio di atti di violenza a danno del personale.
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