Università e Istituti di istruzione: chi è il Datore di lavoro per la sicurezza?

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La definizione di datore di lavoro nell’ambito della sicurezza è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 81 del 2008, che ricomprende due nozioni distinte: la prima applicabile alla figura datoriale nel settore privato, mentre la seconda individua il datore nella Pubblica Amministrazione.
La ratio seguita dal legislatore del Testo Unico di Sicurezza del 2008 nel delineare una doppia definizione di datore risiede nella peculiarità organizzativa della Pubblica Amministrazione e nelle particolari esigenze collegate al tipo di servizio reso alla cittadinanza, nonché nei limiti di spesa derivanti dal bilancio pubblico. Le amministrazioni cd. “speciali”, sono quelle rispetto alle quali trovano sì applicazione le regole del Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma con eventuali adeguamenti specifici.
Vediamo di seguito chi è il datore di lavoro nelle Università e negli istituti di istruzione e cosa si intende per amministrazioni “speciali” .

Il datore di lavoro nelle Università

Per quanto concerne le Università l’art. 2, comma 1, d.m. 5 agosto 1998, n. 363, stabilisce che «il datore di lavoro, con apposito provvedimento dell’università, viene individuato nel rettore o nel soggetto di vertice di ogni singola struttura o raggruppamento di strutture omogenee, qualificabile come unità produttiva ai sensi del presente articolo, dotata di poteri di spesa e di gestione. Per tutte le altre strutture prive di tali poteri e per quelle in uso comune il datore di lavoro è il rettore».
Pertanto, nelle Università il datore di lavoro della prevenzione può essere individuato nei Direttori delle strutture, in particolare quelle dipartimentali, oppure nel Rettore; quest’ultimo corrisponde sempre alla figura datoriale in materia di sicurezza del lavoro per le strutture non classificabili come unità produttive .
Sulla scorta di tale disposto normativo, solleva diverse perplessità l’individuazione del Rettore quale datore della prevenzione; invero, la sua nomina determina una profonda divergenza rispetto al sistema delineato dall’art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81/2008, in quanto esso riveste il ruolo di organo di vertice dell’Università , e, inoltre, tale scelta si pone in contrasto con il principio di separazione tra politica e amministrazione, sancito dal Testo Unico del pubblico impiego.

Il datore di lavoro negli istituti di istruzione

Negli istituti di istruzione l’individuazione del datore è regolata dal d.m. 21 giugno 1996, n. 292, che identifica diverse figure datoriali per la sicurezza del lavoro, in particolare: negli uffici dell’amministrazione centrale è il Direttore generale del personale, negli uffici dell’amministrazione periferica sono i Sovraintendenti scolastici e i Provveditori agli studi, nelle istituzioni scolastiche ed educative sono i Capi di tali strutture e, infine, per i conservatori di musica, accademie delle belle arti, accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono i Presidenti dei consigli di amministrazione .

Le pubbliche amministrazioni cd. “speciali”

Le amministrazioni cd. “speciali”, sono quelle rispetto alle quali trovano sì applicazione le regole del Testo Unico in materia di salute e sicurezza del lavoro, ma con eventuali adeguamenti specifici, dovuti alle peculiarità organizzative e alle particolari esigenze collegate al servizio prestato . Le specificità di questi ambiti della Pubblica Amministrazione richiedono il contemperamento del diritto alla salute e alla sicurezza dei lavoratori con altri interessi prevalenti di carattere generale, che devono necessariamente essere soddisfatti.
I settori speciali sono tassativamente elencati dall’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, vi rientrano: le Forze armate e di Polizia, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, i servizi di protezione civile, le strutture giudiziarie e penitenziarie, quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le Università, gli istituti di istruzione universitaria, le istituzioni di alta formazione artistica e coreutica, gli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, le organizzazione di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991 n. 266 , gli uffici all’estero di cui all’art. 30, d.p.r. 5 gennaio 1967, n. 18 , e i mezzi di trasporto aerei e marittimi.
A tali settori le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 81/2008 devono essere applicate tenendo conto «delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale» .

Per approfondire sull’argomento:

L’individuazione del datore di lavoro pubblico nelle amministrazioni cd. “speciali”
Clemente Davide La Porta
Ambiente & Sicurezza sul Lavoro n. 12/2019

Redazione InSic

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