Esplosione

Fabbricazione di esplosivi: pubblicate le Linee Guida di pubblica sicurezza 2024

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Con Circolare n. 14502 del 22 dicembre 2023 il Ministero Interno pubblica le “Linee guida per l’applicazione delle vigenti normative di pubblica sicurezza relative all’attività di fabbricazione di esplosivi” sul sito della Polizia di Stato.

Si tratta di un atto di indirizzo che fornisce un inquadramento ordinamentale degli istituti e sulle procedure di pubblica sicurezza che disciplinano l’attività di fabbricazione di esplosivi ritenuta attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi (punto 17 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011).

Fabbricazione esplosivi: Linee Guida Ministero 2024

Le Linee guida fanno il punto sulla normativa di riferimento (punto 2,3 e 4) per le attività esplosive e per le fabbriche di esplosivi per le quali si dettagliano le tipologie previste dalla legislazione di pubblica sicurezza (punto 5).

Si passa quindi alla licenza di fabbricazione di esplosivi: sui passano in rassegna i requisiti per il rilascio della licenza (punto 6), gli obblighi del titolare della licenza (punto 7), il regime sanzionatorio (punto 11) e la procedura di rilascio (punto 8) ai sensi

  • dell’art. 46 del TULPS per la fabbricazione di esplosivi di II e III categoria, per le polveri a base di nitrocellulosa e nitroglicerina (punto 8)
  • dell’art. 47 del TULPS (punto 9);
  • dell’art. 99 del R. D. n. 635/1940 per la fabbricazione a scopo di studio o esperimento di esplosivi anche non classificati.

Segnaliamo, in particolare al punto 7 il paragrafo sugli “Ulteriori  adempimenti   previsti   dai  decreti  legislativi   di  recepimento  di  direttive dell’Unione Europea” che fa particolare riferimento

  • agli obblighi dei fabbricanti  di articoli pirotecnici
  • gli adempimenti a cui sono tenuti gli operatori economici che intendano immettere nel territorio nazionale, trasferire da e verso i Paesi dell’Unione Europea, nonché esportare o importare dai Paesi “extra UE” gli esplosivi civili

Negli Allegati alle Linee Guida troviamo le

  • Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 46 del TULPS;
  • Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 47 del TULPS;
  • Modalità di presentazione dell’istanza per la licenza di fabbricazione ai sensi dell’art. 99 del R.D. n. 635/1940;
  • L’elenco delle Circolari abrogate e delle Circolari superate in parte.

Cosa si intende per esplosivi?

Il Ministero chiarisce nella sezione “Definizioni” che per “esplosivi” si intendono le materie e gli articoli considerati tali nelle “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose” (c.d. Orange Book) inclusi nell’elenco dei prodotti esplodenti contenuto nell’Allegato A al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l’esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Nelle Linee guida il termine “esplosivo” è equivalente al termine “esplodente” ed abbraccia anche gli articoli pirotecnici, chiarisce il Ministero.

Cosa si intende per fabbricante di esplosivi?

I fabbricanti di esplosivi cui si rivolge la Circolare non sono definiti dalla legislazione di pubblica sicurezza, che parla piuttosto di “fabbricante”.

Soccorrono in tal senso le direttive comunitarie di armonizzazione delle legislazioni nazionali relative alla messa a disposizione sul mercato degli esplosivi per uso civile e degli articoli pirotecnici, recepite con D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 81 e D.Lgs. 29 luglio 2015, n. 123, che definiscono “fabbricante” la persona fisica o giuridica che fabbrica un esplosivo o che lo fa progettare o fabbricare e commercializza tale prodotto con il proprio nome o marchio commerciale.

Fabbricazione di esplosivi: la normativa di pubblica sicurezza

Le autorizzazioni per l’attività di fabbricazione di esplosivi sono regolate dagli artt. 46 e 47 del TULPS, il REGIO DECRETO 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dalle connesse previsioni del R.D. n. 635/1940 e sottopongono lo svolgimento dell’attività di fabbricazione di esplosivi alla licenza dell’Autorità di pubblica sicurezza.

  • l’art. 46 TULPS prevede, per l’attività di fabbricazione di esplosivi appartenenti alla II e III categoria di classificazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940, nonché per le polveri a base di nitrocellulosa e nitroglicerina, la licenza del Ministro dell’interno. Sono sottoposte a licenza. le attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell’impiego e la fabbricazione di polveri contenenti nitrocellulosa e nitroglicerina.
  • l’art. 47 TULPS prevede, per l’attività di fabbricazione di esplosivi appartenenti alla I, IV e V categoria di classificazione di cui all’art. 82 del R.D. n. 635/1940, la licenza del Prefetto: sono sottoposte le attività di fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di polveri piriche o qualsiasi esplosivo diverso da quelli indicati nell’art. 46 TULPS, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

Fabbriche di esplosivi: le tipologie

Sempre nelle Linee guida viene ricordato, fra l’altro che la disciplina delle fabbriche di esplosivi è contenuta essenzialmente nell’Allegato B al R.D. n. 635/1940, concernente norme per l’impianto delle fabbriche e dei depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per l’impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento proietti e per la lavorazione di materiale da guerra (art. 83 del R.D. n. 635/1940).

Le tipologie sono affrontate nell’Allegato B delle Linee Guida che contiene le norme per l’impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie esplosive della I, II, e III categoria di classificazione ai sensi dell’art. 82 del R.D. n. 635/1940 (Polveri, Dinamiti, Detonanti).

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