Sulla rivista Antincendio 2/24, Claudio Giacalone, Comandante Vigili del fuoco di Como ci segnala la circolare n. 18291 del 6 dicembre 2023 del Dipartimento dei Vigili del fuoco nella quale si riporta un errore, presente nel decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021, il cosiddetto Decreto GSA (uno dei tre decreti di riforma del DM 10 marzo 1998), relativo all’attestato di idoneità tecnica per le operazioni di trattamento dei rifiuti.
Nell'articolo
Idoneità tecnica per quali luoghi di lavoro?
Nell’Allegato IV del DM 2 settembre 2021 al punto 4.1 si fa riferimento all’IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO.
L’articolo riporta l’elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, è previsto che gli addetti antincendio (i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze), conseguano l’attestato di idoneità tecnica (di cui all’articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512).
Nell’elenco compare, alla lettera “r” il seguente luogo di lavoro:
stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
La Circolare VVF 18291/2023 ammette un refuso di trascrizione in fase di stesura dell’allegato IV . Pertanto, il richiamo è da leggersi come segue:
stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Impianti trattamento rifiuti: non serve l’idoneità tecnica
Spiega Giacalone sulla rivista Antincendio, che, di conseguenza, gli addetti antincendio delle aziende che effettuano solo operazioni di trattamento dei rifiuti non devono acquisire l’attestato di idoneità tecnica.
Resta fermo l’obbligo di formazione degli addetti antincendio delle aziende che effettuano solo operazioni di trattamento dei rifiuti, previsto al punto 3.2.2 dell’allegato III al decreto del Ministro dell’interno 2 settembre 2021.
La lettera p) del punto 3.2.2 infatti include fra le attività di livello 3 “gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti”, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo, con esclusione dei rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
Cosa si intende per Idoneità tecnica antincendio
In base all’articolo 3 del DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 512, (qui il testo coordinato con la legge di conversione 28 novembre 1996, n. 609) all’articolo 3 regola l’idoneità tecnico professionale assegnando al Comando VVF le attività di vigilanza e formazione sul personale di addetti antincendio (all’allora art.12 del D.Lgs. 626/94) mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto.
DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 512 – “Disposizioni urgenti concernenti l’incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l’impiego del personale nei servizi d’istituto”
Art. 3.
Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede alle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 23, comma 1, e a quelle relative alla formazione del personale di cui all’articolo 12 del predetto decreto mediante le proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto.
A tal fine, le attivita’ per le quali e’ richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la formazione e l’addestramento del personale addetto alla prevenzione, all’intervento antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986.
L’attività di formazione, addestramento e di attestazione di idoneità di cui al comma 3 e’ assicurata dal Corpo nazionale mediante corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate annualmente con le stesse modalita’ e procedure sulla base degli indici ISTAT di variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. I proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell’interno per alimentare il Fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati.
Leggi la circolare n. 18291 del 6 dicembre 2023
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