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Permanenza delle strutture amovibili Covid-19: indicazioni per l’adeguamento antincendio

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Nel Decreto “Salva-Casa” pubblicato oggi in Gazzetta come decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, oltre alle semplificazioni per le lievi difformità edilizie, arrivano anche alcune indicazioni di sicurezza antincendio per che le strutture sanitarie amovibili realizzate durante l’emergenza Covid-19.

Il Decreto ne prevede la permanenza ma nel rispetto delle regole urbanistiche e di altre normative antincendio fra le quali anche le normative antincendio.

Strutture amovibili Covid-19: proroga dei termini di permanenza

L’art. 2 del Decreto Salva-Casa (DL 69/2024) stabilisce che le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza nazionale possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale stabilito dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 in presenza  di  comprovate  e  obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità.

Gli interessati dovranno però presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi  dell’articolo 6-bis del  Testo unico Edilizia in cui risulti l’epoca  di realizzazione della struttura. Laddove non sia possibile individuare tale data, il tecnico incaricato attesterà la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità.

Sempre possibile per il Comune richiedere in  qualsiasi  momento la rimozione della Struttura, con provvedimento motivato, in caso di non conformità dell’opera con le prescrizioni ed i requisiti indicati.

L’articolo richiede infatti il rispetto degli strumenti urbanistici e delle altre normative di settore, anche in materia di sicurezza antincendio oltre che le normative antisismiche, igienico-sanitarie, efficienza energetica e tutela  dal  rischio  idrogeologico ed il rispetto del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Assistenza sanitaria e requisiti antincendio

Secondo il Comandante del Corpo Giacalone su linkedin si fa anche implicito riferimento all’art. 4 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che stabilisce che, per gli aspetti antincendio, le opere di realizzazione di nuovi reparti di terapia intensiva o di serbatoi di ossigeno, necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e all’assistenza sanitaria, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni procedurali del D.P.R. 151/2011.

Pertanto, le opere, realizzate nel periodo di emergenza sanitaria, possono rimanere in esercizio a condizione che sia prodotta al Comando la documentazione per l’adeguamento antincendio, nel rispetto degli articoli 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.

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Redazione InSic

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