Sulla rivista Antincendio 1/24, Claudio Giacalone, Comandante Vigili del fuoco di Como ci ricorda che il 31 dicembre 2023 è scaduto il (primo) termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.
Si tratta di un adeguamento “parziale” alla Regola Tecnica prevista al D.M. 3 marzo 2014: ci sarà tempo ancora fino al 31 dicembre 2025 per mettersi completamente in regola con la disciplina antincendio.
Nell'articolo
Rifugi alpini: adeguamento antincendio entro il 31 dicembre 2023
Il Decreto Milleproroghe 2023 (DL 198/2022 convertito con L. n.14/23) come abbiamo visto, ha previsto entro il 31 dicembre 2023 l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti con capienza superiore a venticinque posti letto.
La normativa antincendio dei rifugi alpini rimanda al decreto del Ministro dell’Interno 3 marzo 2014, il decreto che ha modificato il titolo IV (rifugi alpini) del D.M. 9 aprile 1994, il Decreto che detta le regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere (in generale).
In cosa consiste l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini?
Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di devono essere adeguati ai seguenti punti dell’allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall’art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:
- 9 – Impianti Elettrici;
- 11.2 – Estintori;
- 13 – Segnaletica di Sicurezza;
- 14 – Gestione della Sicurezza;
- 15 – Addestramento del Personale;
- 17 – Istruzioni di Sicurezza.
Entro il 31 dicembre 2025 l’adeguamento riguarderà poi tutti i restanti punti della regola tecnica.
Rifugi alpini: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
Ricordiamo che i rifugi alpini rientrano nell’Attività 66
Attività 66.1.A : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto).
Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto).
Attività 66.3.B : Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Attività 66.4.C : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.
Rifugi alpini: la normativa antincendio di riferimento
Il DM 09 aprile 1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, regola i rifugi alpini al Titolo IV. Il Titolo è stato interamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 3 marzo 2014.
I rifugi alpini sono dunque compresi nel campo di applicazione del D.M. 09/04/1994 ma non nella RTV5, il D.M. 09/08/2016 , applicata in concomitanza con la Regola Tecnica Orizzontale, RTO, del Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) per le “Attività ricettive turistico-Alberghiere”.
Rifugi alpini: si applica il Codice di Prevenzione Incendi?
In un interessante articolo di A.Gattuso (Funzionario VVF Reggio Calabria) su rivista Antincendio (“Codice di prevenzione incendi: eliminazione del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle opere destinate ad attività non normate”, 2019) si ricorda che, nonostante l’eliminazione del “doppio binario” con (decreto ministeriale del 12 aprile 2019) i rifugi alpini risultano esclusi dall’applicazione obbligatoria del Codice di Prevenzione Incendi.
L’utilizzo del Codice resterà dunque un’opzione volontaria, in alternativa alle regole tecniche prescrittive preesistenti.
Per approfondire ulteriormente sulla normativa antincendio delle attività ricettive e dei rifugi, suggeriamo l’articolo “Attività ricettive Passato! Presente! Futuro? Dalla Legge 406/80 alla RTV 5” dell’Ing. Giuseppe G. Amaro e Maria G. Cosmai su rivista Antincendio n.2/2023.
L’articolo è disponibile per gli abbonati alla rivista Antincendio nell’archivio articoli online.
Codice di Prevenzione incendi: libri e corsi
InSic suggerisce i seguenti libri di prevenzione incendi, editi da EPC Editore sul Codice di Prevenzione incendi ed i corsi di formazione organizzati da Istituto Informa sulle evoluzioni normative del Codice.
Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi
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Analisi del rischio di incendio e Codice di Prevenzione incendi
INFORMA- Roma
D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 8 Crediti (CFP) CNI.
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