Rifugio alpino

Rifugi alpini: i passi vero l’adeguamento antincendio

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Sulla rivista Antincendio 1/24, Claudio Giacalone, Comandante Vigili del fuoco di Como ci ricorda che il 31 dicembre 2023 è scaduto il (primo) termine per l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti.

Si tratta di un adeguamento “parziale” alla Regola Tecnica prevista al D.M. 3 marzo 2014: ci sarà tempo ancora fino al 31 dicembre 2025 per mettersi completamente in regola con la disciplina antincendio.

Rifugi alpini: adeguamento antincendio entro il 31 dicembre 2023

Il Decreto Milleproroghe 2023 (DL 198/2022 convertito con L. n.14/23) come abbiamo visto, ha previsto entro il 31 dicembre 2023 l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini esistenti con capienza superiore a venticinque posti letto.

La normativa antincendio dei rifugi alpini rimanda al decreto del Ministro dell’Interno 3 marzo 2014, il decreto che ha modificato il titolo IV (rifugi alpini) del D.M. 9 aprile 1994, il Decreto che detta le regole tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere (in generale).

In cosa consiste l’adeguamento antincendio dei rifugi alpini?

Entro il 31 dicembre 2023 i rifugi alpini di devono essere adeguati ai seguenti punti dell’allegato al D.M. 3 marzo 2014, indicati dall’art. 2 comma 2 lettera a) della regola tecnica:

  • 9 – Impianti Elettrici;
  • 11.2 – Estintori;
  • 13 – Segnaletica di Sicurezza;
  • 14 – Gestione della Sicurezza;
  • 15 – Addestramento del Personale;
  • 17 – Istruzioni di Sicurezza.

Entro il 31 dicembre 2025 l’adeguamento riguarderà poi tutti i restanti punti della regola tecnica.

Rifugi alpini: attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi

Ricordiamo che i rifugi alpini rientrano nell’Attività 66

Attività 66.1.A : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto).

Attività 66.2.B : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto).

Attività 66.3.B : Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Attività 66.4.C : Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

Rifugi alpini: la normativa antincendio di riferimento

Il DM 09 aprile 1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, regola i rifugi alpini al Titolo IV. Il Titolo è stato interamente sostituito dal decreto del Ministro dell’Interno 3 marzo 2014.

I rifugi alpini sono dunque compresi nel campo di applicazione del D.M. 09/04/1994 ma non nella RTV5, il  D.M. 09/08/2016 , applicata in concomitanza con la Regola Tecnica Orizzontale, RTO, del Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) per le “Attività ricettive turistico-Alberghiere”.

Rifugi alpini: si applica il Codice di Prevenzione Incendi?

In un interessante articolo di A.Gattuso (Funzionario VVF Reggio Calabria) su rivista  Antincendio (“Codice di prevenzione incendi: eliminazione del “doppio binario” per la progettazione antincendio delle opere destinate ad attività non normate”, 2019) si ricorda che, nonostante l’eliminazione del “doppio binario” con (decreto ministeriale del 12 aprile 2019) i rifugi alpini risultano esclusi dall’applicazione obbligatoria del Codice di Prevenzione Incendi.

L’utilizzo del Codice resterà dunque un’opzione volontaria, in alternativa alle regole tecniche prescrittive preesistenti.

Per approfondire ulteriormente sulla normativa antincendio delle attività ricettive e dei rifugi, suggeriamo l’articolo “Attività ricettive Passato! Presente! Futuro? Dalla Legge 406/80 alla RTV 5” dell’Ing. Giuseppe G. Amaro e Maria G. Cosmai su rivista Antincendio n.2/2023.

L’articolo è disponibile per gli abbonati alla rivista Antincendio nell’archivio articoli online.

Codice di Prevenzione incendi: libri e corsi

InSic suggerisce i seguenti libri di prevenzione incendi, editi da EPC Editore sul Codice di Prevenzione incendi ed i corsi di formazione organizzati da Istituto Informa sulle evoluzioni normative del Codice.

Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi

Libro

Edizione: luglio 2022 e novembre 2020

Pagine: 568 + 640 a colori

Formato: 197×270 mm

Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi + ADDENDA 2022 Le Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendi commentate IN OMAGGIO

Libro

Edizione: novembre 2020 (addenda genn. 2022)

Pagine: 640 a colori + 128

Formato: 197×270 mm

Analisi del rischio di incendio e Codice di Prevenzione incendi

INFORMA- Roma

D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019

Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 8 Crediti (CFP) CNI.

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it