Le attività di riparazione e sostituzione di pneumatici, seppur non elencate nel DPR 151/2011, rientrerebbero nelle attività di riparazione dei veicoli.
In quanto attività a freddo non sarebbero esposti a particolari rischi incendio, salvo che in alcuni casi: lo riporta la Circolare 12324/2023 dei Vigili del Fuoco che indica gli elementi di rischio da considerare.
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Attività di riparazione e sostituzione di pneumatici e attività di officina: differenze
Le attività di riparazione e sostituzione di pneumatici degli autoveicoli sono sempre state oggetto di disquisizioni sulla loro assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. Le attività di riparazione e sostituzione di pneumatici non sono espressamente indicate nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 e secondo l’opinione più ricorrente sono state considerate come rientranti fra le attività di riparazione di autoveicoli (autofficine).
La Circolare 12324/2024 sui rischi antincendio delle attività di riparazione e sostituzione di pneumatici
La circolare del Dipartimento dei Vigili del fuoco 12324 del 22 agosto 2023 fa chiarezza sui criteri di valutazione. Le attività di riparazione, installazione o sostituzione di pneumatici e camere d’aria e di equilibratura e convergenza delle ruote sono sostanzialmente attività “a freddo”, non soggette a particolari rischi di incendio, e in quanto tali non sono soggette alle procedure di prevenzione incendi del D.P.R. n. 151/2011, ad eccezione dei casi in cui siano effettuate attività particolari di vulcanizzazione della gomma.
Il rischio incendio per le attività di riparazione e sostituzione di pneumatici
Nelle attività di riparazione e sostituzione di pneumatici, l’elemento di rischio da considerare ai fini dell’assoggettabilità alle procedure di prevenzione incendi è quindi costituito dall’eventuale deposito di pneumatici o dalla presenza di laboratori di vulcanizzazione della gomma, da inquadrare al punto 43 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, quando i quantitativi sono superiori a 10.000 Kg.
Qualora all’interno dell’attività si svolgano anche riparazioni meccaniche o di carrozzerie di autoveicoli, le stesse si configurano come officine per la riparazione di veicoli a motore o carrozzerie e, quindi, inquadrabili al punto 53 dell’allegato I al D.P.R. 151/2011, se di superficie maggiore a 300 metri quadrati.
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laureato in ingegneria civile e in ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente, è un dirigente del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ed è attualmente il Comandante dei Vigili del fuoco di Como. E’ stato componente del gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, del decreto di modifica della normativa antincendio degli edifici di grande altezza e della nuova regola tecnica verticale per i locali di pubblico spettacolo e di intrattenimento secondo il Codice di prevenzione incendi. Nell’ambito della speciale Commissione di Vigilanza Integrata per EXPO 2015, ha curato la valutazione dei progetti e le verifiche di sicurezza dei padiglioni nazionali ed esteri dell’esposizione universale di EXPO Milano 2015.