Con DECRETO 25 agosto 2022 il MINISTERO DELL’INTERNO detta prescrizioni differenziate per l’adeguamento antincendio delle università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Per queste strutture era stato previsto un rinvio del termine di adeguamento alla normativa antincendio al 31 dicembre 2024 (art. 4 comma 2-ter del DL 244/2016) grazie al Decreto Milleproroghe 2022 convertito DL 228/21 che, (all’art.6 comma 3 ter) auspicava l’emanazione di un decreto che dettasse i passi temporali dell’adeguamento e identificasse anche idonee misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservare fino al completamento dei lavori di adeguamento, anche alla luce del DM 10 marzo 1998 e della sua prossima abrogazione).
Il Decreto è in vigore dal 9 settembre 2022.
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Nell'articolo
Università e istituzione artistiche/musicali e coreutiche: le scadenze antincendio
Il Dm 25 agosto 2022 fissa le seguenti scadenze antincendio per locali e strutture delle università sopra indicate:
- entro il 31 dicembre 2023, i responsabili delle attività devono aver richiesto al Comando dei vigili del fuoco competente per territorio la valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni e dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (art. 3 DPR 111/2001) relativo al completo adeguamento dell’attività, fatta salva l’acquisizione del parere in caso di deroga (art.7 del DPR 111)
- entro il 30 giugno 2024, va presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività attestante l’attuazione almeno delle disposizioni previste ai seguenti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica):
- 7.0 (generalità),
- 7.1, limitatamente al secondo comma, lettere a) e b) (illuminazione di sicurezza e impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme);
- 8 (sistemi di allarme);
- 9.2 (estintori);
- 10 (segnaletica di sicurezza);
- 12 (norme di esercizio);
- entro il 31 dicembre 2024, devono essere attuate tutte le disposizioni previste ai restanti punti del decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 e deve essere presentata al competente Comando dei vigili del fuoco la segnalazione certificata di inizio attività attestante il completo adeguamento alle disposizioni previste dal decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992.
Misure gestionali di mitigazione del rischio antincendio nelle Università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
In base all’art.2 i responsabili delle attività nelle more del completamento dei lavori di adeguamento, dovranno individuare misure gestionali di mitigazione e compensazione del rischio aggiuntivo conseguente alla non completa osservanza delle disposizioni di prevenzione incendi.
Tali misure gestionali vanno trovate nel Codice di prevenzione incendi, tra quelle previste dal capitolo S.5 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e coerentemente con una specifica valutazione del rischio incendio, che tenga conto, in particolare, delle carenze e delle non conformità presenti all’interno delle attività stesse.
Quali sono le principali misure gestionali per le Università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
Il Decreto suggerisce le seguenti misure gestionali da adottare nelle more dell’adeguamento antincendio completo:
- limitare il carico di incendio entro valori compatibili con le effettive caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture;
- eliminare i materiali con caratteristiche di reazione al fuoco inferiori a quelle previste;
- garantire che l’affollamento dell’attività e la relativa distribuzione degli occupanti in ogni condizione di esercizio sia compatibile con il sistema di esodo esistente, eventualmente riducendo l’affollamento presente;
- pianificare e attuare una costante attività di sorveglianza volta ad accertare, visivamente, la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali;
- potenziare il numero di lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza coerentemente alla valutazione del rischio connessa al mancato adeguamento antincendio dell’attività. Questi addetti antincendio, devono
- svolgere controlli preventivi e vigilare sul mantenimento delle misure compensative attuate nel periodo transitorio
- possono essere integrati anche avvalendosi del personale di cui agli articoli 8 e seguenti del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- Nel caso di affidamento in appalto del suddetto servizio dovranno essere utilizzati operatori economici con comprovata idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in conformità al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- assicurare ai lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso di tipo C di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 ed il conseguimento dell’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512;
- provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
- effettuare, in aggiunta alle prove di evacuazione già previste dalla vigente normativa, almeno due esercitazioni antincendio all’anno in linea con gli scenari individuati nel documento di valutazione dei rischi;
- integrare il piano di emergenza con le misure specifiche in caso di presenza di cantieri all’interno delle attività.
L’attuazione delle misure deve essere riportata nel registro dei controlli, mentre la valutazione del rischio incendio di cui al comma 2 deve essere mantenuta agli atti dell’attività e resa prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti (art.3 comma 3 e 4).
In base all’art. 3 comma 4 del DM 25 agosto 2022 le disposizioni del Decreto 10 marzo 1998 (in abrogazione durante il 2022 per effetto dei tre decreti abrogativi) si applicano fino all’entrata in vigore del decreto correttivo del 3 settembre 2021 (Decreto “minicodice”).
Dall’adeguamento antincendio delle Università alla valutazione del rischio antincendio – approfondimenti
La notizia del DL 25 agosto 2022 apre un ventaglio di approfondimenti collegati:
Decreto 10 marzo 1998: abrogazione
Consulta la notizia
Decreto 3 settembre 2021, Decreto Minicodice
richiamato in attesa dell’adeguamento completo delle strutture universitarie
Codice di Prevenzione Incendi: volume aggiornato
richiamato per l’adozione delle misure compensative in attesa del completo adeguamento antincendio
Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi
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