Conversione DL 93/2013: le modifiche al Testo Unico di Sicurezza

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Il Decreto Legge 93/2013 (che detta Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito in legge n.119 del 15 ottobre 2013 (in GU n.242 del 15 ottobre) contiene alcune disposizioni di modifica del Testo unico di Sicurezza.

Il provvedimento, che abbiamo visto contenere disposizioni in materia di giochi pirotecnici (art. 9 bis) e di aumento delle dotazioni per il Corpo nazionale VV.F. (art. 11), apporta modifiche al T.U.S. prevedendo lo svolgimento diretto delle verifiche periodiche da parte del personale VVF sulle attrezzature di cui dispone: inoltre, si prevede che il Corpo nazionale possa svolgere direttamente le attività di formazione e abilitazione del proprio personale all’utilizzo delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (art. 73 comma 5).

Nel dettaglio, le modifiche del DL 93/2013 (art. 11 comma 5) convertito sul Testo Unico di Sicurezza riguardano i seguenti articoli:

Art. 8 – Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
Al comma 4 si aggiunge il Corpo nazionale VV.F. fra le forze che parteciperanno al SINP relativamente alle attività operative e addestrative; ricordiamo che il SINP attende ancora il decreto che regolerà il funzionamento ed il trattamento dei dati: lo stesso decreto dovrà definire le modalità del coinvolgimento di Forze armate e VVF nelle loro attività di supporto.

Art. 71 – Obblighi del datore di lavoro
viene aggiunto un nuovo comma, il 13 bis dove si indica che “Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell’allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d’uso. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”.

Art. 73 – Informazione, formazione e addestramento
Viene aggiunto un nuovo comma, il 5 bis che indica come “Al fine di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, la formazione e l’abilitazione del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco all’utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”
Le attrezzature del comma 5, sono quelle per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione.

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Redazione InSic

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