Durante il Consiglio dei ministri dell’11 maggio, il Governo ha approvato il DISEGNO DI LEGGE DELEGA SEMPLIFICAZIONI e SALUTE 2023. Al suo interno norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria fra le quali la digitalizzazione delle ricette mediche, autorizzazione all’esercizio dell’attività ricettiva turistica, disabilità, digitalizzazione dei certificati di stato civile online, ed altri atti pubblici.
Non manca anche una importante revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi.
- In questo approfondimento riportiamo le novità riguardo l’approvazione del Decreto e le disposizioni specifiche per la prevenzione incendi.
Nell'articolo
DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2023: novità Semplificazioni di prevenzione incendi
Il disegno di legge rientra tra i provvedimenti funzionali al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Riforma 1.9, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese.
In base a quanto annunciato dal Governo, il Decreto conterrà norme
- sulla revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi (attualmente è contenuta nel DPR 151/2011).
- sulla “semplificazione dei procedimenti”, compresi quelli autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE. Il decreto dovrebbe favorire l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- sulla semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2023: i primi commenti
L’argomento ha suscitato i primi commenti dei professionisti del settore. Secondo Mauro Malizia, Ingegnere – Dirigente dei Vigili del fuoco, la revisione delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi comprende anche la modifica dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l’evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia.
- La semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi riguarderà in particolare le attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività.
- La semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per la sicurezza antincendio prevedrà anche l’aggiornamento della tabella A allegata al D.Lgs 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- la semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti ai fini antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, prevede anche la riassegnazione delle somme derivanti dalle sanzioni agli specifici capitoli di entrata di bilancio del Ministero dell’interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, al fine di contribuire al finanziamento dei costi correlati ai controlli e all’incentivazione del personale addetto.
Ulteriori informazioni sul Decreto verranno presentate al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Procedimenti di prevenzione incendi: il DPR 151/2011
Attualmente nel D.P.R. 151/2011 si riportano le Attività (allegato I) del che devono attivare l’iter di presentazione della SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Esiste anche la possibilità di richiedere una “Deroga”. Si tratta di un procedimento che, nel caso in cui non si riuscisse a rispettare uno o più punti della norma, consente di proporre misure alternative che possano garantire un livello di sicurezza “equivalente”. Tali misure, proposte anche all’interno del Codice di Prevenzione Incendi, dovranno, essere oggetto, in sede di presentazione dell’istanza, anche di un parere del CTR – Comitato Tecnico Regionale.
Quanto alle Attività NON soggette, si tratta di attività che non devono attivare alcun iter dal punto di vista della prevenzione incendi e pertanto la loro classificazione e la conseguente valutazione del rischio incendio e tutte le misure messe in atto (compresa la Gestione della Sicurezza Antincendio), saranno di esclusiva pertinenza del Datore di Lavoro e dei suoi tecnici, nel rispetto dei decreti del 1, 2 e 3 settembre 2021 di riforma del DM 10 marzo 1998, oltre che, naturalmente, del D.Lgs. 81/2008. Dal 29 ottobre 2021 i criteri stabiliti dal decreto del 10 marzo 1998 sono stati superati in quanto risulterà definitivamente abrogato, e sostituiti dai tre decreti 2021.
Con il Codice di Prevenzione Incendi è stato inaugurato un nuovo approccio e metodologia che demanda al professionista antincendio le valutazioni di merito nel rispetto dei parametri dettati dal codice stesso (Regola Tecnica Orizzontale) e delle specifiche regole tecniche verticali relative a singole attività, nell’ambito del quadro delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.
Questo testo è tratto dal volume: “Guida pratica di prevenzione incendi per le attività a basso rischio” di C.Testa, EPC Libri, Maggio 2022.
Codice di Prevenzione incendi: libri e corsi
InSic suggerisce i seguenti libri di prevenzione incendi, editi da EPC Editore sul Codice di Prevenzione incendi ed i corsi di formazione organizzati da Istituto Informa sulle evoluzioni normative del Codice.
Codice di prevenzione incendi commentato + Esempi applicativi del Codice di prevenzione incendi
Libro
Edizione: luglio 2022 e novembre 2020
Pagine: 568 + 640 a colori
Formato: 197×270 mm
Libro
Edizione: novembre 2020 (addenda genn. 2022)
Pagine: 640 a colori + 128
Formato: 197×270 mm
Analisi del rischio di incendio e Codice di Prevenzione incendi
INFORMA- Roma
D.M. 03/09/2021 (Decreto “Minicodice”) e D.M. 03/08/2015 aggiornato al D.M. 12/04/2019
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP, ASPP e Coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 8 Crediti (CFP) CNI.
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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.
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